STATUTO

Alaro Toscana –L’Associazione / Statuto

ATTO COSTITUTIVO

Firenze 23 maggio 2005

Reg.to all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale Firenze 3

il 26 maggio 2005

STATUTO

N°17754 rep.-n°7777 fasc.

STATUTO

dell’Associazione

A.L.A.R.O.

(Archigymnasium Luigi Lapi ad Reparandam Omeostasim) TOSCANA

Associazione di Prano-pratica e Naturopatia

Capo I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E’ costituita l’ Associazione che assume la denominazione di “A.L.A.R.O. (Archiymnasium Luigi Lapi ad Reparandam Omeostasim) TOSCANA, Associazione di Pranopratica e Naturopatia”. Per brevità detta anche “A.L.A.R.O. TOSCANA ”.

L’Associazione stabilisce la propria sede nell’ambito del territorio della Regione Toscana, all’indirizzo che viene stabilito dall’Assemblea.

L’Associazione ha come scopo di proporsi ed essere un centro toscano di ricerca, di studio, di formazione, di informazione di Pranopratica e Naturopatia.

– Per Prano-pratica (già Biopranoterapia) si intende una disciplina del benessere e bio-naturale che opera esclusivamente per mezzo dell’apposizione delle mani, sia a breve distanza dal corpo, sia a contatto superficiale su specifiche zone e con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali al fine di mantenere e rafforzare lo stato di salute della persona. Inoltre essa si propone di educare a comportamenti che contribuiscono al benessere attraverso il riequilibrio bioenergetico e l’adeguamento dello stile di vita alle caratteristiche costituzionali dell’individuo.

– Per Naturopatia si intende quella disciplina che interviene sulla persona in stato di salute, nell’ambito dell’educazione, della prevenzione e della assistenza al benessere, con metodiche manuali, bionergetiche e nutrizionali atte a stimolare le risorse vitali dell’essere inteso come entità globale e indivisibile.

Essa opera anche attraverso l’educazione-informazione sui principi dell’alimentazione naturale, sull’igiene della persona, sull’attività fisica e sui corretti stili di vita, attraverso l’utilizzo di tecniche specifiche tra cui quelle del rilassamento e della respirazione, restando, comunque, sempre espressamente proibiti sia la prescrizione di farmaci, sia qualsiasi forma di manipolazione chiropratica e osteopatica.

Alla luce della visione pratica e sperimentale – così come è stata quella vissuta e verificata dal Dott.Luigi Lapi e dalla sua Scuola fiorentina – la Pranopratica è disciplina del benessere bio-naturale in quanto:

– non lesiva

– non invasiva

– valevole a “ristabilire l’omeostasi” (ad reparandam omeostasim), che è l’equilibrio funzionale e vitale dell’organismo

– fondata su alcuni principi guida, ed in particolare sui seguenti:

1) avvicinamento migliore e superiore all’ olistico complesso della persona ed alle sue condizioni;

2) miglioramento della qualità della vita che è conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali;

3) educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente e della persona;

4) ausilio e sussidio integrativo dell’opera del Medico, con assoluta non interferenza e non contrasto nel rapporto tra medico e paziente, con astensione dal ricorso all’uso di qualsiasi tipo di farmaco, in quanto estraneo alla competenza dell’operatore pranopratico-naturopata.

La prano-pratica non è, quindi, atto medico, e si
differenzia da questo in quanto l’operatore pranopratico non effettua diagnosi e non prescrive né consiglia farmaci di alcun tipo.

Per operatori di prano-pratica si intendono quelle persone che, dotate di particolari e specifiche attitudini bio-energetiche

naturali, e sulla base di un’articolata conoscenza –derivata da studio specifico delle funzionalità bioelettromagnetiche dell’organismo, delle leggi dell’omeostasi bioenergetica e dell’interazione di campo fra esseri umani, come viene intesa dalle grandi tradizioni orientali, praticano la disciplina della pranopratica allo scopo di favorire la salute ed il benessere della persona operando per sorreggere, soccorrere ed aiutare la piena e consapevole assunzione, da parte della stessa, di maggiori responsabilità in relazione allo stile di vita, di maggiori consapevolezze dei propri comportamenti, di migliori stimoli delle risorse vitali.

Il Prano-pratico può operare anche in forma preventiva e naturale per il mantenimento ed il ristabilimento del benessere della persona che a lui si affida, indirizzandola verso modi e stili di vita che tendono all’equilibrio armonico di tutte le funzioni psico-fisiche-energetiche.

La Pranopratica e le metodologie naturopate contribuiscono in pari misura, integrandosi vicendevolmente, all’indirizzo ed all’educazione della persona, alla salute ed al benessere.

Art. 2

L’Associazione non ha fini di lucro, ed opera senza discriminazione di religione, politica, razza o altro, sul territorio regionale toscano.

L’Associazione destina i proventi delle attività accessorie, connesse con le sue attività istituzionali, alla promozione delle proprie finalità.

L’Associazione destina gli eventuali avanzi di bilancio e di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di ridistribuzione delle quote sociali o degli avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta.

Art. 3

L’Associazione:

A) Favorisce l’estensione e la diffusione della Pranopratica e della Naturopatia, con particolare impegno all’educazione ed alla formazione Pranopratica e naturopata dei propri associati.

B) Contribuisce allo sviluppo culturale e civile delle persone, alla diffusione della solidarietà nei rapporti umani, alla pace, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive, alla promozione di attività specifiche con finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca etica e spirituale, indirizzate al benessere, al ripristino ed al mantenimento della salute psico-fisica, alla formazione ed alla crescita etico-professionale, umana e sociale della persona.

C) Propone progetti, idee, suggerimenti agli enti pubblici per promuovere il riconoscimento ufficiale e l’identificazione professionale della pranopratica e della naturopatia.

D) Individua e seleziona persone dotate di specifiche attitudini e risorse pranopratiche, accertando le loro effettive capacità, studiando con criteri pragmatici e pratici, avvalendosi di idonee apparecchiature, ed in particolare il Chirtest, le caratteristiche e le potenzialità delle stesse.

E) Riordina e cataloga statisticamente, ad ogni fine pratico ed utile, i risultati di tutte le ricerche condotte dal Comitato Scientifico e di tutte le esperienze più significative dei pranopratici e naturopati associati.

F) Tutela le necessità, gli interessi e le istanze di riconoscimento professionale degli associati e della pranopratica e della naturopatia con riferimento al vigente ordinamento giuridico.

G) Svolge una continuativa attività di controllo e di verifica preventivo/a e successivo/a, tramite il Consiglio Direttivo ed il Comitato Scientifico, sull’operato dei suoi associati.

H) Esamina, verifica e studia le tecniche operative e le casistiche e le necessità evidenziatesi nell’esercizio della pranopratica da parte degli associati per migliorare le stesse a favore degli assistiti e della conoscenza specifica e generale.

I) Organizza:

1. Corsi obbligatori di apprendistato, con l’assistenza e la presenza di un “Tutor”, designato dall’Associazione, al fine di indirizzare al meglio, seguire e monitorare gli allievi, dopo il corso di formazione e prima dell’inizio della loro attività pratica, nel rispetto della normativa vigente in merito.

2. Corsi annuali obbligatori di formazione alla pranopratica al termine dei quali verrà rilasciato, previo esame teorico-pratico, un attestato di frequenza. E tale attestato abiliterà l’associato alla pranopratica quale “OPERATORE DI PRANOPRATICA A.L.A.R.O. TOSCANA”. Chiamato anche in breve, a seguire, “OPERATORE DI PRANOPRATICA A.L.A.R.O.”.

3. Corsi annuali obbligatori di aggiornamento, mediante ricorso a soggetti terzi, al fine di assicurare un elevato livello qualitativo delle pratiche biopraniche ed al fine di permettere ai Soci Ordinari Operatori ed agli Assistiti prestazioni sempre più qualificate, efficaci ed attuali.

4. Il monitoraggio obbligatorio periodico del potenziale bioenergetico dei Soci Ordinari Operatori con il metodo del Chirtest, ed, eventualmente con altri metodi di rilevazione.

L) Promuove ricerche, iniziative, servizi, seminari, mostre, esposizioni, stages ed attività editoriali, e quant’altro, per poter soddisfare le esigenze di conoscenza degli associati. Nei luoghi dove l’associazione o i suoi associati svolgeranno le loro attività verranno predisposti ed organizzati spazi da adibire alle attività sociali comunque riguardanti la pranopratica e le varie pratiche naturali proprie della naturopatia (come riflessologia, shiatzu, cromoterapia, fitoterapia, discipline nutrizionali, medicina tradizionale cinese).

J) Esercita un coordinamento ed un controllo sugli associati Soci Ordinari Operatori di Pranopratica per verificare l’aspetto qualitativo e deontologico delle loro prestazioni.

K) Obbliga i Soci Ordinari Operatori a stipulare adeguate forme di assicurazione di responsabilità civile al fine del risarcimento degli eventuali danni da loro arrecati nell’esercizio dell’attività di pranopratica.

L) Stabilisce per le prestazioni dei Soci Ordinari Operatori un tariffario obbligatorio indicando un costo minimo e massimo delle stesse.

M) Verifica ed individua attraverso il chirtest le attitudini di ogni singolo associato nella somministrazione della bioenergia per mezzo della Pranopratica.

N) Assiste i Soci Ordinari Operatori, nella loro attività nell’ambito della Pranopratica, consigliandoli sulla gestione delle metodiche di applicazione della stessa.

O) Assiste i Soci Ordinari Operatori, su loro richiesta, per la ricerca di assistenza legale, fiscale ed assicurativa senza, comunque, contribuire ad alcuna spesa, influire su alcuna scelta, e senza comunque assumere alcuna responsabilità.

P) Rilascia ai Soci Ordinari Operatori un attestato, con una validità di due anni solari che costituisce garanzia:

a) del possesso delle attitudini e dei requisiti necessari all’esercizio della Pranopratica;

b) dell’obbligatorio aggiornamento annuale tecnico-culturale effettuato; del continuo rispetto delle regole di correttezza espresse nello Statuto e nelle norme del Codice Deontologico dell’Associazione,

Q) Richiede contributi ad enti privati e pubblici, sponsorizzazioni ed agevolazioni.

R) Aderisce ad associazioni e/o organismi nazionali o internazionali che perseguano gli stessi scopi statutari.

S) Può gestire, possedere, prendere in locazione qualsiasi tipo di impianto o struttura, sia mobile che immobile, fare accordi con altre associazioni, o terzi in genere, nonché costituire sedi secondarie o rappresentanze unicamente sul territorio toscano, e trasferire la propria sede all’interno della Regione Toscana.

T) Costituisce un “fondo comune” destinato a sostenere le necessità finanziarie dell’Associazione, e destinato al conseguimento delle finalità della stessa, ed alla sua tutela.

U) Nel rispetto delle vigenti leggi istituisce un Elenco dei propri operatori di Pranopratica e dà un Codice Deontologico ed un Regolamento interno a cui tutti gli associati dovranno attenersi.

CAPO II

I SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

All’associazione possono aderire tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età secondo le modalità successivamente indicate.

L’ammissione avviene su domanda degli interessati.

L’accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio Direttivo che decide insindacabilmente.

L’appartenenza all’Associazione obbliga gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi della stessa, al rispetto del regolamento e del codice deontologico, e comporta l’obbligo di versare la quota associativa annuale.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.

La qualifica di socio si può perdere per i seguenti motivi:

a) Per dimissioni da comunicare a mezzo di raccomandata A.R. da riceversi almeno due mesi prima della scadenza dell’anno.

b) Per delibera del Consiglio Direttivo a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per violazione delle norme dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento o per altri motivi che comportino indegnità e radiazione, quali la mancata osservanza di tutta la normativa penale, civile e fiscale vigente.

c) Per il ritardato pagamento dei contributi dell’anno in corso entro il mese di marzo.

Art. 5

L’Associazione prevede tre“categorie” di associati, da iscrivere in specifici elenchi, che riceveranno una tessera con la qualifica relativa, munita di fotografia di riconoscimento, vidimata annualmente in occasione del pagamento della quota associativa, che dovrà essere restituita qualora l’associato cessi di far parte dell’Associazione.

Tale tessera sarà l’unico documento ritenuto valido per consentire all’associato di partecipare alle assemblee, di fruire dei servizi forniti dall’Associazione, di partecipare alla sue iniziative, e di esercitare la propria attività come pranopratico iscritto all’Associazione A.L.A.R.O. TOSCANA.

Le tre categorie di associati sono :

1.SOCI FONDATORI

Sono i soci – tra cui alcuni di coloro che nel 1993 hanno fondato a Firenze l’Archigymnasium Ad Reparandam Omeostasim e successivamente, nel 1997, hanno costituito l’Associazione A.L.A.R.O. (Archigymnasium Luigi Lapi ad Reparandam Omeostasim) – che sottoscrivono l’atto costitutivo.

I soci fondatori, tutti residenti in Toscana o con il centro principale della loro attività in Toscana, hanno diritto di voto in Assemblea e possono accedere a tutte le cariche sociali.

Sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni dello Statuto, del Codice Deontologico e del Regolamento a pena di sospensione o radiazione.

Sono tenuti al pagamento della quota annuale associativa e di ogni altro contributo deliberato dall’Assemblea.

Possono operare sia occasionalmente che continuativamente la Pranopratica nel rispetto delle norme dell’Associazione, del suo Codice Deontologico e del suo Regolamento.

Saranno tenuti agli stessi obblighi ed avranno gli stessi diritti dei Soci Ordinari operatori.

2. SOCI ORDINARI Operatori di Prano-pratica

Sono gli associati che sono riconosciuti, per quanto previsto nel presente Statuto, in grado di esercitare attività di Prano-pratica, occupandosi, eventualmente, anche della ricerca scientifica nell’ambito delle discipline del benessere e bionaturali.

I Soci Ordinari Operatori potranno esercitare attività prano-pratica con responsabilità diretta ed individuale. Per essere iscritti alla Associazione essi dovranno, obbligatoriamente avere la residenza o il centro principale della loro attività in Toscana.

Sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione, della quota annuale associativa e di ogni altro contributo deliberato dall’Assemblea.

Hanno diritto di voto in Assemblea e possono accedere a tutte le cariche sociali.

Sono tenuti alla stretta osservanza delle disposizioni dello Statuto, del Codice Deontologico e del Regolamento a pena di sospensione o radiazione con conseguente cancellazione dall’Elenco degli Operatori di Pranopratica ALARO TOSCANA.

Sono obbligati a frequentare i Corsi di Formazione, i Corsi e le attività di Aggiornamento proposti ed organizzati dall’Associazione, ed a sottoporsi periodicamente come deliberato dalla stessa all’esame del Chirtest.

Sono obbligati a stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile e per la copertura degli eventuali danni da loro causati nell’esercizio dell’attività, e tale da assicurare il risarcimento del danno anche in caso di attività svolta da loro collaboratori.

Sono inoltre obbligati, nello svolgere la loro attività, all’osservanza di tutta la normativa penale, civile e fiscale vigente.

-Avranno diritto di essere iscritti nell’Elenco degli Operatori di Pranopratica A.L.A.R.O. TOSCANA.

-Avranno diritto ogni volta che sarà sottoposto all’esame del Chirtest di ricevere copia delle schede tecniche che li riguardano, convalidate dall’Associazione.

-Avranno diritto alla segnalazione del loro nominativo da parte della Segreteria dell’Associazione ai possibili utenti.

-Potranno richiedere tramite l’Associazione consulenze telefoniche o personali facilitate (legali, fiscali, mediche e scientifiche).

-Avranno diritto alla verifica ed al controllo delle proprie casistiche, con pareri da parte dell’Associazione.

-Potranno chiedere tramite l’Associazione di operare volontariamente, a titolo sperimentale, in strutture ospedaliere e cliniche pubbliche e private.

-Avranno propria e completa autonomia e propria totale responsabilità operativa nella esplicazione della pratica e degli interventi.

Possono dare contributi volontari all’Associazione.

3. SOCI ONORARI

Sono gli associati che si sono distinti nell’ambito della Prano-pratica, della Naturopatia e delle discipline bionaturali e del benessere, delle scienze, delle attività sociali, istituzionali e culturali e possono far parte anche di altre associazioni similari.

Promuoveranno, collaborando fattivamente, i fini e gli scopi statutari dell’Associazione anche se non possiedono necessariamente specifiche qualità pranopratiche.

I Soci Onorari sono segnalati e proposti su indicazione del Consiglio Direttivo, e vengono inseriti nell’elenco degli associati solo dopo insindacabile delibera dello stesso e dopo loro accettazione sottoscritta.

Il Socio Onorario contestualmente all’accettazione dovrà consegnare alla Segreteria dell’Associazione:

1.Fotocopia di valido documento d’identità e del Codice Fiscale.

2.Due fotografie formato tessera.

3.Il curriculum vitae (titolo di studio, attività professionale, pubblicazioni, ecc.).

Sottoscrivono inoltre l’impegno di rispettare e di attenersi alle norme del presente Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento, e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

I Soci Onorari non pagano la quota associativa annuale.

Hanno diritto di voto in Assemblea, e danno un apporto alla discussione ed al dibattito in merito all’ordine del giorno esponendo le loro idee e le loro conoscenze.

Possono ricoprire cariche sociali.

La qualifica di Socio Onorario è da considerarsi a vita, salvo recesso dell’interessato o per decisione del Consiglio Direttivo nei casi previsti dall’Art. 4 lettera b dello Statuto.

Possono dare contributi volontari all’Associazione.

In possesso di comprovate capacità pranopratiche potranno acquisire la qualifica di Socio Ordinario Operativo a seguito di propria domanda, rispettando ed adempiendo ad ogni formalità prescritta per l’ammissione a Socio Ordinario.

Art. 6

Per essere associato come SOCIO ORDINARIO Operatore, l’aspirante deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con osservanza delle seguenti modalità e disponendo dei seguenti requisiti:

1.Allegare lettera di presentazione di un Socio Ordinario Fondatore o Operatore.

2.Indicare nella domanda, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, allegando fotocopia di un valido documento di identità e del Codice Fiscale (ed eventualmente della Partita I.V.A.) oltre a due fotografie formato tessera.

3.Allegare fotocopia del proprio diploma di scuola dell’obbligo o di scuola media superiore.

4.Aver superato con esito positivo l’esame del Chirtest che attesti attitudini pranopratiche.

5.Dimostrare di essere in possesso di comprovate qualità biopraniche anche nel caso in cui eserciti già la Pranopratica.

6.Dichiarare l’impegno di attenersi e di rispettare le norme del presente Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento, e le deliberazioni degli Organi Sociali.

7.Frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione, le attività integrative di apprendistato ed i corsi di aggiornamento annuali previsti.

8.Sottoporsi all’esame periodico del Chirtest per monitorare il proprio potenziale bioenergetico.

Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda dovrà valutare e pronunciarsi in merito con insindacabile delibera.

L’accettazione, seguita dall’iscrizione nell’Elenco dei soci, dà diritto a ricevere la tessera sociale, con la qualifica di “Socio Ordinario Operatore di Pranopratica A.L.A.R.O. TOSCANA”(chiamato in breve anche “Socio Ordinario Operatore di Pranopratica A.L.A.R.O.”), unico documento che attesta la sua preparazione teorico-pratica, deontologica e morale, secondo i principi della Associazione A.L.A.R.O. TOSCANA.

Sulla tessera, sarà apposta la fotografia di riconoscimento, e la stessa sarà vidimata annualmente in contestualità al pagamento della quota associativa.

Art. 7

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo associato con le Finalità Statutarie, con il Codice Deontologico e con il Regolamento dell’Associazione, entro 30 giorni successivi all’iscrizione dello stesso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare insindacabilmente l’iscrizione.

Art. 8

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni da essa indette.

Art. 9

I soci, in base alla loro qualifica di categoria, sono tenuti:

-al pagamento delle quote e dei contributi sociali;

all’osservanza dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento e delle deliberazioni tutte prese dagli organi sociali.

In casi eccezionali, gli associati che hanno acquisito particolari meriti nei confronti dell’A.L.A.R.O. TOSCANA, saranno nominati dal Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea, “associati a vita” e non pagano nessuna quota associativa annuale.

Amici e sostenitori dell’Associazione, e tutti coloro che ne condividono i fini, pur non essendo Soci, sono inseriti, a personale richiesta o per nomina con delibera del Consiglio direttivo, quali simpatizzanti esterni, nell’ “Elenco degli Amici dell’A.L.A.R.O. TOSCANA”.

Art. 10

I soci potranno essere ammoniti, diffidati, sospesi o radiati per i seguenti motivi, in rapporto alla gravità del loro comportamento, come valutata e ritenuta dal Collegio dei Probiviri:

a) quando partecipino in modo discontinuo alla vita dell’Associazione.

b) quando non rispettino le disposizioni dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi sociali;

c) quando si rendano morosi nel pagamento della quota di iscrizione e/o delle quote e/o dei contributi sociali. Tali pagamenti dovranno essere effettuati improrogabilmente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e/o quando richiesti ;

d) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione;

e) quando si rendano colpevoli di atti di acclarata indegnità ed incompatibilità con gli scopi dell’A.L.A.R.O. TOSCANA e non siano rispettosi, nello svolgere la loro attività, di tutta la normativa penale, civile e fiscale vigente.

Le sospensioni per un determinato periodo di tempo, le radiazioni e tutti gli altri provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto verranno decisi con delibera del Collegio dei Probiviri, su deferimento motivato e circostanziato da parte del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi membri.

I soci sospesi (salvo quelli per morosità) e radiati potranno ricorrere entro trenta giorni contro il provvedimento del Collegio dei Probiviri presentando istanza al Consiglio Direttivo, che delibererà insindacabilmente, a maggioranza, dopo aver esaminato tutte le argomentazioni difensive del Socio deferito, convalidando o annullando il provvedimento di sospensione o di radiazione adottato da Collegio dei Probiviri.

I Soci sospesi per morosità saranno riammessi nell’Associazione contemporaneamente al pagamento della quota prevista, qualora il Collegio dei Probiviri non li ritenga indegni per ripetuti inadempimenti ed abbia applicato nei loro confronti la sanzione della radiazione.

I Soci radiati potranno essere riammessi purché siano trascorsi cinque anni dalla radiazione e siano giudicati meritevoli per buona condotta dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri.

I soci che non fanno più parte dell’A.L.A.R.O. TOSCANA devono immediatamente restituire la tessera e, se iscritti nell’Elenco degli Operatori di Pranopratica A.L.A.R.O., saranno cancellati da detto Elenco.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio sociale, assolutamente non ripartibile tra gli associati anche in modo indiretto, e, comunque in nessuna forma, è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Associazione;

b) dai contributi (pubblici e privati), erogazioni e lasciti diversi;

c) dalle quote di iscrizione all’Associazione;

d) dalle quote associative annuali e delle eventuali quote straordinarie;

e) dai contributi versati dai soci per i corsi di formazione e di aggiornamento e dagli eventuali contributi volontari;

f) dal fondo di riserva costituito con eccedenze di bilancio.

Art. 12

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione da versarsi all’atto dell’ammissione all’Associazione nell’importo deliberato dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

b) dalle quote associative annuali nell’importo deliberato dall’Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;

c) dai contributi straordinari deliberati dall’Assemblea per eventuali necessità di sanare passivi di bilancio e per particolari iniziative;

d) dai versamenti volontari degli associati;

e) dai contributi, pubblici e privati, erogazioni e lasciti diversi;

f) da altre somme comunque ricavate da fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Art. 13

Le somme versate dai soci per quote e/o contributi non sono rimborsabili.

BILANCIO ( o Rendiconto Economico)

Art. 14

Il bilancio o rendiconto economico dell’esercizio sociale, che inizia il 1° Gennaio di ogni anno e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno, deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

Art. 15

Il residuo attivo del bilancio, gli avanzi di gestione, i fondi di riserva o il capitale non possono essere distribuiti tra i soci neanche in modo indiretto salvo diversa normativa imposta dalla legge.

Il residuo attivo e gli avanzi di gestione potranno essere impiegati, su delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dell’Assemblea dei Soci, per la costituzione di fondi di riserva e per iniziative di carattere:

1. culturale , associativo, di promozione sociale e di ricerca scientifica, etica e spirituale ;

2. assistenziale;

3. per nuovi impianti e per ammodernamenti delle attrezzature e dei locali.

CAPO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art.16

Organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo

– il Presidente

– il Vice Presidente

– il Segretario Amministrativo

– il Tesoriere

– il Collegio dei Revisori dei Conti

– il Collegio dei Probiviri

– il Comitato Scientifico

L’ASSEMBLEA

Art.17

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee sono convocate con avviso scritto affisso nei locali dell’Associazione e mediante lettera o messaggio di posta elettronica (e-mail) ovvero telefax, almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

L’avviso dovrà, obbligatoriamente contenere:

– luogo e ora dell’assemblea;

– indicazione dell’ordine del giorno;

– eventuale indicazione della data di seconda convocazione, che non potrà comunque essere prima di 24 ore dalla prima.

Art.18

L’Assemblea Ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1°Gennaio al 30 Aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, per l’elezione e l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per quanto di seguito specificato. Questa potrà essere, inoltre convocata su richiesta, motivata, di tanti soci, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea dei Soci ha facoltà di:

1.Discutere e deliberare il programma di attività per il futuro anno sociale come proposto dal Consiglio Direttivo.

2.Eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri.

3.Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni e proposte del Consiglio Direttivo.

4.Deliberare su proposta del Consiglio Direttivo le eventuali integrazioni alla Cassa Sociale attraverso contributi straordinari e gli stanziamenti per le iniziative previste dall’Art.15 del presente Statuto.

5.Deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri.

6.Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri.

7.Approvare il Codice Deontologico, il Regolamento e le modifiche e le integrazioni agli stessi sul testo proposto dal Consiglio Direttivo.

8.Fissare annualmente con approvazione, su proposta del Consiglio direttivo, l’importo della quota di iscrizione, l’importo della quota associativa annuale, l’importo del contributo del singolo per i corsi di formazione e di aggiornamento, la penale per i ritardati pagamenti e il “Tariffario del Pranopratico A.L.A.R.O.” indicando il costo minimo e massimo di ogni singola e specifica prestazione resa dal Soci Ordinari nell’esercizio della loro attività pratica.

I soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali dell’anno in corso.

Tutti i Soci hanno diritto di voto ed ogni socio è titolare di un voto.

Ogni Socio può rappresentare per delega scritta un solo Socio assente.

Art. 19

L’Assemblea Straordinaria viene convocata con le medesime modalità previste per quella ordinaria:

1.Ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo o il Presidente dell’Associazione la reputino necessaria.

2.Ogni qualvolta che la reputino necessaria almeno la metà più uno dei Soci.

3.Ogni qualvolta la reputi necessaria il Collegio dei Probiviri.

L’Assemblea è competente a deliberare sui seguenti punti:

1. trasferimento della sede dell’Associazione

2. sulle modifiche dello Statuto;

3. sullo scioglimento dell’Associazione;

4. sulla destinazione del Fondo.

Art. 20

In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza del 50% più uno dei Soci.

In seconda convocazione, l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera validamente sulle questioni poste all’O.d.G. a maggioranza assoluta dei voti dei Soci.

Art. 21

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22

Le votazioni avvengono per alzata di mano, oppure a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta i 2/10 dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 23

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente,e in loro assenza dal Socio più anziano.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea e le sue deliberazioni dovranno essere riportate sull’apposito Libro dei Verbali dal Segretario Amministrativo o da un Socio designato dal Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 24

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n. 5 Consiglieri ad un massimo di n. 7, compreso il Presidente, e deve esservi almeno un Socio Fondatore.

Resta in carica tre anni.

Art. 25

Il Consiglio elegge al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere ed il Direttore del Comitato Scientifico, nomina i Membri del Comitato Scientifico e fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine all’attività dell’Associazione per il conseguimento dei fini sociali.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi, e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza o ne faccia richiesta motivata la metà dei Consiglieri.

Di ogni riunione dovrà essere redatto il verbale che sarà trascritto in apposito libro, a cura del Segretario Amministrativo, o di altro Consigliere a ciò delegato.

Per la validità delle votazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri compreso il Presidente.

Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle votazioni delle delibere, in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Si considereranno decaduti i Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive del Consiglio.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di:

– redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– proporre annualmente all ’Assemblea, per l’approvazione, l’importo della quota di iscrizione, l’importo della quota associativa annuale, l’importo del contributo del singolo per i corsi di formazione e di aggiornamento;

– proporre all’Assemblea, per l’approvazione, eventuali integrazioni alla Cassa Sociale a mezzo di contributi straordinari;

– definire le penali per i ritardati pagamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– proporre all’Assemblea, per l’approvazione, il “Tariffario del Pranopratico A.L.A.R.O. TOSCANA” indicando il costo minimo e massimo di ogni singola e specifica prestazione resa dal Soci Ordinari nell’esercizio della loro attività pratica,

– dare incarichi a consulenti legali e fiscali;

– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– verificare il bilancio o rendiconto economico redatto dal Tesoriere, con la consulenza dei Revisori dei Conti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– redigere i progetti per l’impiego dei residui di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– redigere e/o modificare il Regolamento dell’Associazione nei termini da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

– proporre modifiche ed aggiornamenti allo Statuto ed al Codice Deontologico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

– deliberare circa l’ammissione all’Associazione degli aspiranti Soci;

– eleggere il Direttore e nominare i Membri del Comitato Scientifico;

– deferire al Collegio dei Probiviri i Soci inadempienti alle regole dello Statuto, del Codice Deontologico, del Regolamento e delle delibere dell’Associazione;

– ricevere e valutare con proprio parere i ricorsi dei Soci;.

– monitorare ed aggiornare, con verifiche periodiche, in collaborazione con il Direttore del Comitato Scientifico, la qualità didattica dei docenti ed i contenuti dei Piani di Studio nell’ambito dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento deliberando se del caso gli opportuni interventi;

– monitorare e controllare, con verifiche periodiche, il livello qualitativo di apprendimento teorico-pratico raggiunto dagli allievi dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento deliberando se del caso gli opportuni interventi;

– esercitare il controllo, con la collaborazione del Comitato Scientifico, sui Soci Ordinari Operatori per quanto riguarda l’aspetto qualitativo e deontologico della loro attività;

– verificare, con la collaborazione del Comitato Scientifico, la loro effettiva, obbligatoria e proficua partecipazione ai Corsi di Aggiornamento e ai Corsi di apprendistato con Tutor;

– favorire, incoraggiare e stimolare la partecipazione dei Soci alle attività dell’Associazione;

– proporre il trasferimento della sede sociale nonché l’apertura di sedi secondarie nel territorio della Regione Toscana da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

IL PRESIDENTE

Art. 28

Il Presidente, dura in carica tre anni ed ha la rappresentanza e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni e tutti i suoi incarichi spettano al Vice Presidente.

Il Presidente promuove e supervisiona tutte le attività dell’Associazione con la facoltà di delegare, di volta in volta, ai singoli Consiglieri specifiche mansioni.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti ufficiali dell’Associazione e sottoscrive tutti i pagamenti della stessa con facoltà di delega scritta, per un determinato periodo di tempo al Vice Presidente o al Tesoriere.

Il Presidente è anche Direttore della Scuola di Formazione Professionale e dei Corsi di Aggiornamento e di apprendistato e collabora per l’elaborazione del loro piano didattico-organizzativo con il Direttore del Comitato Scientifico.

IL VICE PRESIDENTE

Art.29

Il Vice Presidente, resta in carica tre anni e sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in tutti i suoi compiti, incarichi ed incombenze, eccezion fatta per i pagamenti. Può tuttavia sottoscrivere tutti i pagamenti dell’Associazione solo previa delega scritta, per un determinato periodo, rilasciatagli dal Presidente.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 30

Il Segretario Amministrativo, resta in carica tre anni, si cura che tutte le deliberazioni dell’Assemblea, del Presidente e del Consiglio Direttivo siano messe in atto, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e a tutte le mansioni relative alla gestione organizzativa dell’Associazione.

IL TESORIERE

Art. 31

Il Tesoriere, resta in carica tre anni, cura l’amministrazione contabile e fiscale dell’Associazione, l’uso delle sue risorse e dei suoi fondi, in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Tiene aggiornati i libri contabili rendendoli disponibili in ogni momento ai controlli dei Revisori dei Conti e di ogni Socio che ne faccia richiesta.

Elabora, con la consulenza dei Revisori dei Conti e dell’eventuale Consulente fiscale, il Bilancio consuntivo e preventivo.

Segue e verifica tutti i versamenti ed i prelievi operati sul conto corrente bancario intestato all’Associazione e tutti i pagamenti emessi a nome e per conto dell’Associazione. Può sottoscrivere tutti i pagamenti dell’Associazione solo previa delega scritta, per un determinato periodo, rilasciatagli dal Presidente.

Art. 32

Le funzioni di Vice Presidente e di Tesoriere o di Vice Presidente e Segretario Amministrativo, possono essere svolte anche dalla medesima persona.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33

Il Collegio dei Revisori dei Conti, resta in carica tre anni, ed è composto da tre membri più due supplenti eletti tra i Soci dall’Assemblea.

I Revisori designano, nella prima seduta dopo la loro nomina, il Revisore Capo del Collegio il quale può partecipare come uditore e come consulente a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, con la possibilità di delegare in sua rappresentanza un altro Revisore.

Le riunioni dei Revisori sono valide con la sola presenza di tre membri.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo della gestione amministrativa dell’Associazione, ha il compito di verificare il buon andamento finanziario dell’Associazione e la regolarità della sua contabilità, esaminando, approvando, e controfirmando, il bilancio annuale redatto dal Tesoriere o da chi per lui; ha il compito di redigere una propria relazione annuale relativa al bilancio, da allegare al medesimo, e da presentare in Assemblea al momento dell’approvazione annuale; può in qualsiasi momento effettuare tutti i controlli ritenuti necessari sulla consistenza di cassa e sugli altri valori e beni di proprietà o nella disponibilità dell’Associazione.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 34

Il Collegio dei Probiviri, resta in carica tre anni, ed è costituito da tre membri più due supplenti, eletti dall’Assemblea.

La funzione di Proboviro è incompatibile con quella di Consigliere e/o Revisore dei Conti.

I Probiviri designano nella prima seduta dopo la loro nomina il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.

Il Presidente del Collegio può partecipare come uditore a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la sola presenza di tre membri, e saranno verbalizzate su apposito registro.

I compiti del Collegio dei Probiviri sono:

1) esaminare e valutare con relazione scritta le eventuali controversie sorte tra i Soci e da questi riferite al Consiglio Direttivo

2. esaminare e valutare con relazione scritta palesi carenze didattico-organizzative o fatti lesivi dell’immagine della Scuola e dell’Associazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

3. esaminare e giudicare con decisione scritta i Soci deferiti al Collegio del Consiglio Direttivo per atti contrari allo Statuto e al Codice Deontologico, al Regolamento, alle deliberazioni dell’Assemblea, alle norme penali e civili vigenti ed in particolare per atteggiamenti professionali, etici e morali incompatibili con i fini dell’A.L.A.R.O. TOSCANA, imponendo ed irrogando se del caso i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) l’ammonizione;

b) la diffida;

c) la sospensione, da un mese a due anni;

d) la radiazione.

IL COMITATO SCIENTIFICO

Art. 35

Il Comitato Scientifico, resta in carica tre anni, è presieduto da un Direttore, ed è composto obbligatoriamente da almeno un Medico o un Biologo e da almeno due altri membri che, per la loro riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell’attività dell’Associazione, possono contribuire alla qualità ed al prestigio delle iniziative e delle attività programmate.

Il Direttore è eletto ed i membri del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Scientifico ha competenze consultive, di promozione di studio e di ricerca, ed i suoi membri possono essere espressamente delegati dal Consiglio Direttivo ad assumere compiti organizzativi ed operativi in ordine a tali studi e ricerche attinenti la loro specifica competenza.

Il Comitato Scientifico ha la facoltà ed il compito di:

1. svolgere opera di consulenza a favore dell’Associazione e dei singoli Soci;

2. svolgere attività di controllo, in collaborazione con il Direttore della Scuola di Formazione, monitorando periodicamente l’opera dei Docenti ed il livello qualitativo didattico dei Corsi di Formazione, e di aggiornamento, rivedendo e riqualificando, se necessario, i programmi e le metodologie;

3. verificare il livello di qualificazione e di preparazione raggiunto al termine dei Corsi di Formazione con un esame teorico-pratico degli allievi;

4. verificare il livello di preparazione e di perfezionamento raggiunto dai Soci Ordinari Operatori al termine dei Corsi di Aggiornamento con un esame teorico-pratico;.

5. riferire al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri eventuali carenze didattico/organizzative o fatti lesivi all’immagine dell’Associazione e dei Corsi, riscontrati durante l’attività didattica o pratica;

6. gestire ed aggiornare l’Archivio delle casistiche, acquisendo le più significative esperienze pratiche annotate sullo schedario personale dei Soci Ordinari Operativi;

7. promuovere attività di ricerca e di applicazione pronopratica presso Enti sanitari statali o privati, documentandone i risultati ottenuti;

8. controllare annualmente il potenziale bioenergetico dei Soci Ordinari Operativi con il Chirtest o con le altre metodologie che saranno ritenute adatte .

Art. 36

Nel suo ambito il Comitato Scientifico organizzerà una Sezione Operativa Scientifica

La Sezione Operativa Scientifica è presieduta e guidata dal Direttore del Comitato Scientifico con assistenti da lui scelti previo benestare del Consiglio Direttivo.

La Sezione Operativa Scientifica avrà a disposizione le apparecchiature Chirtest per i cinque accertamenti contemporanei ai quali dovranno sottoporsi i terapeuti associati, descritti nel Codice Deontologico.

Gestirà inoltre la biblioteca e quant’altro le verrà affidato dal Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 37

L’Associazione può essere sciolta solo dall’Assemblea dei Soci, con le modalità e la maggioranza prevista in questo Statuto.

In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera con la maggioranza prevista in questo Statuto sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre associazioni che, per finalità e scopi, perseguono interessi collegati alla pranopratica ed alla naturopatia, oppure ad associazioni o enti che perseguono comunque fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti dalla legge e salvo le diverse destinazioni imposte dalla legge stessa.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 38

Per qualsiasi controversia, non di competenza degli organi dell’Associazione sulla base delle precedenti norme dello Statuto, i soci si impegnano a non adire l’autorità giudiziaria.

Tutte le questioni e le controversie, non rimesse e non risolvibili dagli organi sociali, che dovessero insorgere tra gli associati e l’Associazione, come tra gli associati tra loro, saranno risolte da un Collegio Arbitrale, nominato dalla Camera Arbitrale presso la CCIAA di Firenze.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Art. 39

RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio alle norme di legge.

F.to Laguzzi Gabriele

F.to Bernardo Basetti Sani Vettori Notaio (L.S.)

Non perderti mai più nessun evento!

Iscriviti alla newsletter per ricevere novità e inviti ai nostri eventi, rimanendo informato in tempo reale avrai inoltre l'opportunità di poterti iscrivere agli eventi con anticipo, risparmiando e godendo dei benefici di chi si iscrive prima.

Grande! Ora controlla la tua casella email per confermare il tuo indirizzo

Share This
X
X