LEGGI REGIONALI

REGIONE TOSCANA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

DELIBERA ATTUATIVA N. 609 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA 2/2005 SULLE DBN

28 GENNAIO 2009

Tutta la Delibera formato PDF

FINALMENTE!

“La legge regionale 2/2005, che ha richiesto un lunghissimo lavoro di concertazione, finalmente ha la sua delibera di applicazione. – ha dichiarato raggiante Fabio Roggiolani, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Toscana – Indica i percorsi di un numero notevole di discipline bio-naturali su cui ci si sia trovati d’accordo con delle categorie anche economiche oltreché delle scuole che da anni operano in questo settore.

Con questo accordo, sancito appunto dalla delibera di oggi, per potersi fregiare del marchio Toscana Benessere, si dovranno aver frequentati tre anni di formazione, di cui circa la metà in stage di tecniche pratiche; chi seguirà il percorso indicato dalla legge e dalla delibera non solo potrà far mostra pubblicamente la propria attività col marchio Benessere, ma potrà usufruire dentro i programmi di formazione anche degli assegni formativi, cosa che ad oggi era assolutamente impossibile.


DELIBERA ATTUATIVA
della Legge Regionale Toscana 2/2005 per le DBN

Un ulteriore passo avanti  si è poi concretizzato con l’approvazione, in data 22 dicembre 2008 –da parte della Giunta regionale- della delibera attuativa in riferimento alla Legge Regionale n.2/2005: in tale delibera – che norma il percorso formativo delle DBN e delle singole Discipline- è inserita la Prano-Pratica  di cui a seguire la definizione depositata in Ragione:

con una approfondita conoscenza delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell’organismo, delle leggi dell’omeostasi bioenergetica e dell’interazione di campo tra esseri umani come viene inteso dalle grandi filosofie orientali, opera attraverso l’apposizione delle mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di benessere; inoltre educa a comportamenti che contribuiscono al benessere della persona attraverso il suo riequilibrio bio-energetico”.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Piano Sanitario Regionale 2005 -2007 punto 5.2.2.5. “Le medicine non convenzionali”;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 “Discipline del benessere e bio-naturali” (di seguito chiamate “Discipline”);

Vista la L.R. 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” come modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n, 65, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 10 febbraio 2006 ad oggetto  “Comitato Regionale per le Discipline del Benessere e Bionaturali, ex L.R. 2/2005. Nomina componenti”;

Dato atto che la ricerca del benessere si manifesta come fenomeno sociale che si esprime in liberi patti tra cittadini ed operatori delle discipline del Benessere e Bionaturali;

Evidenziato quanto riportato dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali dell’O.M.S.del 1966 “…..La libertà di scelta dei metodi per conseguire, riconquistare, conservare lo stato di salute, ha determinato un fenomeno che non può essere limitato alla semplice elencazione di prestazioni e ai sistemi di verifica di validità tipicamente scientifica, ma si espande alla creazione di modi, d’ambienti, addirittura di linguaggi extrasanitari di crescente presa sulla popolazione al di là della classificazione di censo e di cultura. Si consolida l’idea che il pensiero rivolto alla serenità rinforzi e dia possibilità di salute”;

Premesso che la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 prevede che il Comitato Regionale per le Discipline del Benessere e Bionaturali , nominato con il soprarichiamato DPGR 26/2006 e di seguito chiamato “Comitato”, proponga all’approvazione della Giunta regionale:

  • i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna,
    il relativo percorso formativo
  • l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
  • i requisiti di qualità di ciascuna disciplina
  • i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni previste dalla legge stessa;

Tenuto conto  che il  Comitato ha operato al  fine di garantire agli utenti la qualità:

  • nelle pratiche che favoriscono il cambiamento di stili di vita dannosi alla salute sviluppando una cultura della prevenzione  ed accrescendo le potenzialità individuali
  • nelle pratiche tese alla  promozione del benessere della persona
  • nelle pratiche educative a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente
    in un approccio olistico;

Dato atto  che il Comitato, con l’obiettivo di far emergere le discipline che sono praticate con competenza, correttezza e qualità, ha adottato una metodologia di lavoro tesa a individuare parametri comuni oggettivi di plausibilità e coerenza e suddivisa in tre fasi:

1) Prima fase: redazione di una griglia che evidenzia sia le caratteristiche comuni  che le peculiarità delle varie Discipline  con particolare riferimento ai Piani Formativi;
2) Seconda fase: individuazione di un percorso formativo, comune nelle linee essenziali, in coerenza con le normative regionali, nazionali ed europee
3) Terza fase:  elaborazione della “Scheda comparata con valutazione” attraverso la quale il Comitato esprime una “conclusione valutativa” delle singole Discipline;

Dato atto altresì che dall’istruttoria  del Comitato sulle schede comparate, istruite sulle richieste pervenute entro giugno 2007 sono state individuate, quali Discipline del Benessere e Bionaturali ai sensi della L.R. 2/2005,  le seguenti discipline:
Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Tai Ji, Qi Gong, Tuina’, Counseling  e Yoga;

Visti:

  • I requisiti di qualità delle Discipline che in allegato – Allegato 1 – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
  • I criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali che in allegato  – Allegato 2 – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

Ravvisata la necessità di prevedere l’istituzione dell’Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali in formato elettronico on line ed individuare quale struttura responsabile della tenuta e dell’aggiornamento la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di  Solidarietà di concerto con la Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipue aree di competenza;

Constatata la necessità di dare mandato alla Direzione Politiche Formative e beni culturali ed alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti, alla definizione dei percorsi formativi delle Discipline del Benessere e Bionaturali riconosciute nonché alla definizione di ulteriori specifici requisiti ed alla predisposizione del fac-simile di domanda per l’inserimento negli elenchi di cui al comma 1 dell’art. 5 L. R. 2/2005 ;

Ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di prevedere controlli ordinari sui piani formativi che le Scuole saranno tenute ad inviare alla Direzione, nonché controlli a campione alle Scuole al fine di verificare il corretto e qualificato svolgimento dei corsi;

Dato atto che a conclusione dei percorsi formativi sarà rilasciato un attestato di frequenza, ai sensi  del comma 1 art. 17 L.R. 32/2002  certificante, tra l’altro, la frequenza presso una Scuola di formazione iscritta nell’Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali;

Ritenuto opportuno di far obbligo alle Aziende Sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza,  verifiche e controlli a campione sulla regolarità  dell’attività delle Scuole e degli operatori;

Ritenuto opportuno altresì costituire una Banca Dati per la raccolta ed elaborazione dati relativamente all’utenza, alle Scuole ed alla qualità dei servizi;

A voti unanimi,
DELIBERA

  • di individuare quali Discipline del Benessere e Bionaturali ai sensi della L.R. 2/2005,  le seguenti discipline:
    Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Tai Ji, Qi Gong, Tuina’, Counseling e Yoga;
  • di approvare i sottoelencati documenti:
    – “Discipline del Benessere e Bio-naturali: Requisiti di qualità, descrizione e contenuti”  che in allegato – Allegato 1 – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
    – “Elenco regionale delle Discipline del Benessere e Bionaturali: costituzione e criteri di organizzazione” che in allegato  – Allegato 2 – costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
  • di istituire l’Elenco  regionale delle Discipline del Benessere e Bio naturali in formato elettronico su specifico spazio WEB;
  • di individuare quale struttura responsabile della tenuta ed aggiornamento dell’Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali la Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di  Solidarietà di concerto con la  Direzione Politiche Formative e beni culturali in relazione alle precipue aree di competenza;
  • di istituire una Banca Dati per la raccolta ed elaborazione delle informazioni sull’utenza, sulle Scuole e sulla qualità dei servizi erogati.
  • di dare mandato alla Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di prevedere controlli ordinari sui piani formativi che le Scuole saranno tenute ad inviare alla Direzione, nonché controlli a campione alle Scuole al fine di verificare il corretto e qualificato svolgimento dei corsi
  • di far obbligo alle Aziende Sanitarie di effettuare, per il territorio di propria competenza,  verifiche e controlli a campione sulla regolarità  dell’attività delle Scuole e degli operatori
  • di dare mandato alla Direzione Politiche Formative e beni culturali ed alla Direzione  Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà di provvedere, per quanto di competenza e con successivi specifici atti, alla definizione dei percorsi formativi delle Discipline del Benessere e Bionaturali riconosciute nonché alla definizione di ulteriori specifici requisiti ed alla predisposizione del fac-simile di domanda per l’inserimento negli elenchi di cui al comma 1 dell’art. 5 L. R. 2/2005;

Delibera -Allegato 1

“Discipline del Benessere e Bio-naturali: requisiti di qualità, descrizione e contenuti”

Per discipline del benessere e bio-naturali si intendono: le pratiche e le tecniche naturali tese a migliorare la qualità di vita, a produrre  benefici sul piano dell’ottimizzazione delle risorse personali e sociali ponendo al centro l’unicità e la globalità della persona, il dinamismo dell’organismo e la tradizionale fiducia nei metodi naturali.
Per discipline del benessere e bio-naturali si intende: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale  della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque  prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).

Nell’ambito delle pratiche e tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche  si ritiene esercizio abusivo della professione medica l’attività relativa a: una diagnosi di un’alterazione organica o di un  disturbo funzionale del corpo o della mente riconducibile a patologia, l’individuazione dei rimedi e la loro somministrazione; attività comunque riconducibile a quella caratterizzante il rapporto medico-paziente: da quella che si concretizza nella formulazione di un giudizio prognostico o nella prescrizione di una terapia particolare, a quella consistente nella mera verifica di attendibilità di una pregressa diagnosi o di una terapia in corso.

REQUISITI DI QUALITA’  DELLE DISCIPLINE

  • Appartenenza esclusiva della disciplina al settore del benessere
  • Larga diffusione della disciplina tra la popolazione toscana
  • Definizione del contenuto e del percorso formativo della disciplina a seguito di concertazione e confronto tra una pluralità di associazioni del settore (almeno due), qualora siano presenti
  • Presenza nel territorio regionale toscano di  almeno una sede effettiva  dell’organismo formativo accreditato

DISCIPLINE RICONOSCIUTE

In fase di prima applicazione della L.R. 2/2005, sulla base dei soprarichiamati criteri di qualità, sono riconosciute le seguenti  Discipline del Benessere e Bionaturali:

Craniosacrale, Naturopatia, Prano-pratica, Riflessologia, Shiatsu, Tai Ji, Qi Gong, Tuina’, Counseling e Yoga.

DEFINIZIONE  E CONTENUTI

CRANIOSACRALE è un trattamento dolce e non invasivo attuato con diversi stili e metodiche operative, che opera allo scopo di preservare, consolidare e favorire lo stato di benessere della persona, considerata nella sua globalità somatica: fisica, mentale ed energetica.

Si avvale di specifiche tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero, applicato in varie zone corporee: direttamente o indirettamente collegate al Sistema Craniosacrale o Sistema Respiratorio Primario, comprese le zone connesse al sistema viscerale.

Tali tecniche stimolano l’attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di riequilibrio, nonché la spontanea riorganizzazione, integrazione delle funzioni vitali e capacità di armonizzazione con i ritmi naturali.

NATUROPATIA
interviene nell’ambito dell’educazione, della prevenzione e del benessere della persona in riferimento alle sue caratteristiche morfo-funzionali, evidenziabili attraverso valutazioni costituzionali-attitudinali, con mezzi strumentali e con metodiche bioenergetiche e nutrizionali.

Opera attraverso l’educazione-informazione sui principi dell’alimentazione naturale, anche attraverso l’uso di integratori alimentari, sull’igiene della persona, sull’attività fisica e sui corretti stili di vita, attraverso la pedagogia dell’abitare e con l’utilizzo di specifiche tecniche corporee di rilassamento e di respirazione.

PRANO-PRATICA
Con una approfondita conoscenza delle funzionalità bio-elettromagnetiche dell’organismo, delle leggi dell’omeostasi bioenergetica e dell’interazione di campo tra esseri umani come viene inteso dalle grandi filosofie orientali, opera attraverso l’apposizione delle mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali della persona al fine di mantenere e rafforzare lo stato di benessere; inoltre educa a comportamenti che contribuiscono al benessere della persona attraverso il suo riequilibrio bio-energetico.

RIFLESSOLOGIA
opera per il benessere della persona attraverso la stimolazione dei punti riflessi del corpo. La stimolazione avviene, prevalentemente, attraverso pressioni, frizioni, movimenti articolari con le dita della mano, in particolare del pollice e dei gomiti, con una specifica tecnica pressoria ritmica.

SHIATSU
tecnica manuale non invasiva di origine estremo-orientale, con diversi stili e metodiche operativi. Opera allo scopo di preservare lo stato di benessere della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso tecniche di pressione su zone e punti specifici, effettuate normalmente con le mani e i pollici, ma anche con i gomiti o le ginocchia, modulate in modo ritmico o mantenute costanti a seconda degli stili utilizzati, nonché stiramenti e manovre di mobilizzazione attiva e passiva.

TAI JI
Gli stili interni a cui si fa riferimento sono qui adattati al mantenimento e conseguimento del benessere e non vengono considerati gli aspetti marziali e sportivi.
Il principio a cui si fa riferimento negli stili interni adattati è il Taiji. Con il termine Tai Ji nominiamo la Disciplina Bionaturale in oggetto.
La particolarità degli stili interni adattati, che non troviamo in altre pratiche consiste nel mantenere dinamicamente un continuo e costante equilibrio mente-corpo-spirito attraverso l’esecuzione in sequenza di movimenti lenti ed armoniosi a carattere circolare e curvilineo. Questa caratteristica lo rende unico nel suo genere, in quanto è attraverso l’esercizio fisico corretto che si induce benessere.
La caratteristica particolare e innovativa degli stili interni adattati è l’utilizzo del concetto di Energia Interna denominata “Qi” (secondo i principi della MTC) che impiega modi e forme diverse fra loro, ma tutte con lo stesso fine, il mantenimento, il ristabilimento e il potenziamento di un corretto equilibrio energetico nel corpo e il suo utilizzo per il proprio benessere psicofisico. Una differenza sostanziale con altre tecniche consiste nell’ intervento attivo da parte dell’interessato.

QI GON
È una  disciplina che  opera nel campo bioenergetico stimolando, armonizzando, liberando e facendo circolare l’energia vitale dell’individuo (Qi per i cinesi) attraverso l’utilizzo  di movimenti specifici del corpo, statici o dinamici associati a particolari  esercizi respiratori  sincronizzati, emissioni di suoni, visualizzazioni e vibrazioni  atte al riequilibrio energetico individuato, eventualmente eseguite con l’accompagnamento di brani musicali al fine di facilitare la concentrazione ed il rilassamento. Si possono utilizzare pressioni o sfregamenti su particolari aree del corpo destinate a “risvegliare o vitalizzare “ l’energia vitale latente dell’organismo.
Lo scopo primario del Qigong e ginnastiche energetiche cinesi e’ quello di migliorare il benessere della persona, prevenendo, modificando e mantenendo, il corretto flusso dell’energia vitale all’interno dell’organismo garantendo cosi’ il funzionamento del suo equilibrio dinamico.

TUINA’
E’ una disciplina che opera attraverso un insieme di tecniche manuali ed esercizi della radizione cinese volti al riequilibrio e all’armonizzazione dell’energia scelti in base alla tipologia energetica dell’individuo da trattare.
Si avvale di una srie di strumenti che sono essenzialmente le dita,  le mani e i gomiti, con o senza l’ausilio di moxa, martelletto, coppette o altri strumenti tradizionali per riequilibrare l’energia vitale.

COUNSELING
E’ una disciplina che aiuta la persona a ritrovare  l’armonia psicofisica attraverso tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche e  spirituali che stimolano un naturale processo di trasformazione e crescita della consapevolezza di sé.
L’indirizzo olistico è specializzato in  crescita personale, comunicazione, psicosomatica e tecniche di consapevolezza per facilitare il benessere e l’evoluzione globale che aiuta la persona a crescere, a ritrovare una nuova consapevolezza del sé e della realtà e parallelamente comprendere e superare errori (alimentari, comportamentali, energetici, emozionali, psicologici) che lo portano alla disarmonia. L’attività di counseling può essere svolta in ambito privato (individuale, di coppia, familiare, di gruppo) e comunitario (scolastico, interculturale, etc)

YOGA
è un percorso evolutivo ed esperienziale che si basa su una serie di conoscenze e tecniche specifiche e si riferisce alla tradizione dell’India. Trasmessa oralmente da maestro a discepolo e, in seguito, codificata in testi autorevoli come ad esempio i Veda, le Upanisad, la Bhagavad gita, gli Yoga Sutra di Patanjali, Hatha Yoga Pradipika di Svatmarama e numerosi altri.  La pratica dello Yoga tende attraverso una presa di coscienza progressiva alla armonizzazione delle facoltà corporee, emozionali, mentali, e spirituali dell’essere umano. Tale processo conoscitivo si attua nel raffinamento e nell’approfondimento sempre maggiori della conoscenza di sé e produce, quindi, una trasformazione sul piano della relazione a livello personale, sociale e ambientale. Lo Yoga rispetta ogni  tradizione spirituale, filosofica e culturale.

L’OPERATORE NELLE DBN   (art. 5 L.R. 2/2005)

E’ operatore nelle discipline del benessere e bio-naturali ai sensi dell’art. 5 della L.R. 2/2005, la persona che applica una o più discipline del benessere e bio-naturali regolamentate dalla Regione Toscana nel rispetto dei criteri di qualità formativi definiti da normativa regionale. Non è autorizzato a realizzare attività riservate a personale sanitario né a sospendere, modificare o ritirare il trattamento prescritto da un medico. Non ha titolazione ufficiale o abilitazione professionale alla pratica di professioni sanitarie.

L’operatore delle DBN, nell’ambito della relazione con il cliente, utilizza tecniche inerenti il miglioramento della qualità della vita, l’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente, l’informazione sulla corretta alimentazione per favorire il benessere e più in generale la promozione della benessere.
(…)

L’Operatore DBN esercita  la specifica attività  sotto la propria e piena responsabilità civile e penale.
(…)

Legge Regionale Toscana  03 gennaio 2005, n. 2
Discipline del benessere e bio-naturali.

Testo coordinato con le ultime variazioni apportate alla legge sulle DBN 
  (PDL 257-2008; Regione Toscana)

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 12.01.2005
Art. 01 – Finalità
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali. (1)
Art. 02 – Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né al le attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:
1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
3) importanza dell’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.
4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L’operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.
Art. 03 – Formazione
1. L’attestato di cui all’articolo 5, comma 3, è rilasciato nell’ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4. (2)
Art. 04 – Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
1. E’ istituito presso la direzione generale “Diritto alla salute e politiche di solidarietà”, di concerto con la direzione generale “Politiche formative, beni e attività culturali” della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro e con l’Assessore all’artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:
a) il direttore generale della direzione generale “Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà”, o suo delegato;
b) il direttore generale della direzione generale “Sviluppo economico”, o suo delegato;
c) il direttore generale della direzione generale “Politiche formative e beni culturali”, o suo delegato;
d) il direttore generale della direzione generale “Organizzazione e sistema informativo”, o suo delegato;
e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 1, procede:
a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in Regione Toscana;
c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;
d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all’articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni. (3)
5. Abrogato  (4)
6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito delle proprie competenze.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 05 – Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali
1. L’elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell’articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni: (5)
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. Per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell’attestato di frequenza. (6)
4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell’elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.
Art. 06 – Rete del benessere
1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l’istituzione della Rete del benessere intesa come l’insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’ articolo 5 , comma 1, lettera b).

Note

1.  Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 , art. 1.
2.  Comma così sostituito con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 , art. 2.
3.  Comma così sostituito con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 , art. 3.
4.  Comma abrogato con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 , art. 3.
5.  Periodo così sostituito con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 , art. 4.
6.  Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2008, n. 16 , art. 4.

L.R. 3 gennaio 2005, n. 2

Discipline del benessere e bio-naturali.

SOMMARIO
Articolo 1 – Finalità
Articolo 2 – Definizioni
Articolo 3 – Formazione
Articolo 4 – Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali
Articolo 5 – Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali
Articolo 6 – Rete del benessere

Art. 01 – Finalità

1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 02 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:
a)     per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:
1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
3)importanza dell’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.
4)non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
b)     per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L’operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 03 – Formazione

1. All’esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un percorso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell’ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) – modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65 -, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4.

Art. 04 – Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

1. E’ istituito presso la direzione generale “Diritto alla salute e politiche di solidarietà”, di concerto con la direzione generale “Politiche formative, beni e attività culturali” della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale,  su proposta dell’Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l’Assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro e con l’Assessore all’artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:
a)il direttore generale della direzione generale “Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà”, o suo delegato;
b)     il direttore generale della direzione generale “Sviluppo economico”, o suo delegato;
c)     il direttore generale della direzione generale “Politiche formative e beni culturali”, o suo delegato;
d)     il direttore generale della direzione generale “Organizzazione e sistema informativo”, o suo delegato;
e)     due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
f)     due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
g)     tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
h)     tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all’approvazione della Giunta regionale:
a)     la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo  percorso formativo;
b)     l’elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c)     i requisiti di qualità di ciascuna disciplina ;
d)     i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all’articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all’articolo 5.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).
6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito delle proprie competenze.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 05 – Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

1. Entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all’articolo 4, comma 5, è istituito l’elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L’elenco è tenuto  presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
a)     sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b)     sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni  relative a ogni specializzazione.
2. Per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell’attestato di qualifica.
4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell’elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Art. 06 – Rete del benessere

1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l’istituzione della Rete del benessere intesa come l’insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
VIII Legislatura
Deliberazione legislativa n. 62/2008

ESERCIZIO DI PRATICHE ED ATTIVITA’ BIONATURALI ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DEI CENTRI BENESSERE

Approvata dall’Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 12 febbraio 2008
Deliberazione legislativa n. 62/2008 2

Sommario

TITOLO I
PRATICHE ED ATTIVITÀ BIONATURALI
Art. 1 Finalità
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Formazione
Art. 4 Comitato regionale per l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali
Art. 5 Elenco regionale delle pratiche bionaturali
TITOLO II
CENTRI BENESSERE
Art. 6 Oggetto, finalità ed ambito di applicazione
Art. 7 Definizioni
Art. 8 Beauty farm
Art. 9 Requisiti soggettivi e professionali per l’apertura e la gestione del
Centro benessere
Art. 10 Requisiti strutturali ed organizzativi per l’apertura e la gestione del
Centro benessere
Art. 11 Adempimenti amministrativi per l’apertura del Centro benessere
Art. 12 Sanzioni
Art. 13 Disposizioni transitorie
Art. 14 Norma finanziaria
Deliberazione legislativa n. 62/2008 3
TITOLO I
PRATICHE ED ATTIVITÀ BIONATURALI

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività di promozione e
conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, ed
allo scopo di assicurare ai cittadini che intendono accedere a pratiche finalizzate
al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle
stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate ‘pratiche
bionaturali’.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per pratiche ed attività bionaturali le
pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali
esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del
benessere globale della persona. Tali pratiche non si prefiggono la cura di
specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione
fisica e psichica della popolazione erogate dal Servizio sanitario nazionale, né
alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività
disciplinate dalla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della
Legge 4 gennaio 1990, per la disciplina dell’attività di estetista). Le pratiche
bionaturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate in particolare sui
seguenti criteri:
a) approccio globale alla persona ed alla sua condizione;
b) miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la
stimolazione delle risorse vitali della persona;
c) importanza dell’educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente;
d) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti ed astensione dal ricorso
all’uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli
operatori che esercitano attività e pratiche bionaturali.
2. Le pratiche bionaturali sono erogate dai soggetti in possesso di adeguata
preparazione professionale che promuovono il benessere ed il mantenimento in
salute della persona, intervenendo per favorire la piena e consapevole
assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di
vita, educando a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore
consapevolezza dei propri comportamenti. L’operatore di pratiche bionaturali può
operare nei Centri benessere di cui al Titolo II della presente legge, in palestre,
centri fitness, centri estetici, strutture termali e di balneazione, nonchè in ambito
autonomo.
Deliberazione legislativa n. 62/2008 4

Art. 3
Formazione
1. All’esercizio delle pratiche ed attività bionaturali si accede mediante un
percorso di formazione individuato ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003,
n. 12 (Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per
ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e
della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e dei successivi
provvedimenti attuativi.

Art. 4
Comitato regionale per l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali
1. E’ istituito presso l’Assessorato alle attività produttive, sviluppo economico,
piano telematico, di concerto con l’Assessorato scuola, formazione professionale,
università, lavoro, pari opportunità e con l’Assessorato politiche per la salute, il
Comitato regionale per l’esercizio di pratiche ed attività bionaturali, di seguito
denominato ‘Comitato’. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta
regionale.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell’Assessore regionale alle attività produttive, sviluppo economico,
piano telematico, di concerto con l’Assessore regionale alla scuola, formazione
professionale, università, lavoro, pari opportunità e con l’Assessore regionale alle
politiche per la salute, ed è composto da:
a) il responsabile della Direzione generale attività produttive, commercio e
turismo, o suo delegato;
b) il responsabile della Direzione generale cultura, formazione e lavoro, o suo
delegato;
c) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative;
d) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente
rappresentativi degli artigiani;
e) tre esperti nelle pratiche ed attività bionaturali designati dalla Regione;
f
) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni maggiormente
rappresentative, a livello nazionale e regionale, operanti nel settore.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale nomina il Comitato e ne disciplina le modalità di funzionamento.
Deliberazione legislativa n. 62/2008 5
4. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, sentite le specifiche
associazioni di settore, propone alla Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, degli ambiti di attività
correlati alle pratiche bionaturali e, per ciascuno, le modalità di esercizio del
relativo percorso formativo;
b) la definizione dei criteri per l’accreditamento dei percorsi formativi per
l’esercizio delle attività utili alla creazione dell’elenco regionale delle pratiche
ed attività bionaturali;
c) i criteri di organizzazione dell’elenco regionale delle pratiche ed attività
bionaturali, di cui all’articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni;
d) i criteri di riconoscimento degli operatori che già svolgono l’attività sul
territorio regionale precedentemente all’entrata in vigore della presente
legge.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato formulate ai sensi
del comma 4, adotta una delibera regionale, sentita la competente Commissione
assembleare.
6. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra
le pratiche ed attività bionaturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività
del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell’ambito
delle proprie competenze.

Art. 5
Elenco regionale delle pratiche bionaturali
1. Entro sessanta giorni dall’approvazione della deliberazione di cui al comma 5
dell’articolo 4, è istituito l’elenco regionale delle pratiche bionaturali. L’elenco è
tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello
nazionale e regionale per operatori nelle pratiche ed attività bionaturali;
b) sezione degli operatori nelle pratiche bionaturali. La sezione è suddivisa in
sottosezioni relative ad ogni specializzazione.
2. Per l’iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le
scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di
formazione teorico-pratica da almeno tre anni, in coerenza con i percorsi definiti
dal Comitato regionale per l’esercizio di pratiche bionaturali.
Deliberazione legislativa n. 62/2008 6
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso
dell’attestato di qualifica rilasciato dalle scuole di cui al comma 2, compresi
coloro che, pur con un diverso ruolo professionale, svolgono pratiche ed attività
bionaturali.
4. In fase di prima applicazione della presente legge, e comunque per tre anni
dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione dell’elenco regionale di cui al
comma 1, lettera b), possono essere iscritti gli operatori che, a fronte della
presentazione della documentazione richiesta dal Comitato, relativamente a titoli
e carriera, vengono considerati idonei all’esercizio dell’attività.

TITOLO II
CENTRI BENESSERE
Art. 6
Oggetto, finalità ed ambito di applicazione
1. La presente legge, nell’ambito dei principi di cui all’articolo 118, comma 1 della
Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e delle disposizioni
legislative dello Stato in materia di professioni e di tutela della concorrenza,
disciplina l’esercizio delle attività dei Centri benessere, non allocati all’interno di
strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16
(Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità).
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:
a) lo sviluppo e l’innovazione degli esercizi che a vario titolo svolgono attività
finalizzate al mantenimento ed al miglioramento dell’aspetto estetico e della
condizione psicofisica della persona;
b) l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di estetica con altre discipline,
al fine di rendere un servizio completo e maggiormente qualificato al cliente;
c) la salvaguardia della salute e la sicurezza dei consumatori, attraverso la
qualificazione professionale degli addetti dei Centri benessere;
d) l’individuazione di strutture che offrano trattamenti diversificati, erogati da
personale in possesso di idonea e specifica professionalità, in ambienti dotati
di requisiti ed impianti adeguati, secondo le norme di tutela, igiene e
sicurezza sia degli operatori che dei clienti.

Art. 7
Definizioni
1. Per Centro benessere si intende una o più unità operative, anche fisicamente
distinte, ma funzionalmente connesse in un medesimo complesso aziendale,
Deliberazione legislativa n. 62/2008 7
gestite da un unico soggetto giuridico ed in possesso di specifici requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi, in cui vengono effettuati trattamenti
estetici, nonché almeno una delle seguenti tipologie di attività o trattamenti:
a) fitness e wellness;
b) tecniche e pratiche bionaturali.
2. Per “trattamenti estetici” si intendono le prestazioni ed i trattamenti disciplinati
dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell’attività di estetista), finalizzati in
via esclusiva o prevalente a mantenere, migliorare e proteggere l’aspetto estetico
della persona.
3. Per “trattamenti fitness e wellness” si intendono le prestazioni ed i trattamenti
in cui si utilizzano combinazioni di tecniche di attività motoria per la buona forma
fisica della persona, praticate in terra od in acqua, anche tramite appositi attrezzi,
individualmente o collettivamente, con tecniche finalizzate al raggiungimento ed
al mantenimento del benessere, dell’equilibrio e dell’armonia psicofisica della
persona.
4. Per “trattamenti con tecniche bionaturali” si intendono le prestazioni in cui si
utilizzano tecniche naturali e bioenergetiche non eseguite con finalità sanitarie, di
cura e riabilitazione di patologie, ma esercitate per favorire il raggiungimento, il
miglioramento o la conservazione del benessere complessivo della persona,
come previsto all’articolo 2 della presente legge.
5. Nell’ambito del Centro benessere, nel rispetto della vigente normativa
nazionale e regionale, possono essere autorizzate attività cliniche ambulatoriali,
per trattamenti diagnostici e terapeutici orientati alla prevenzione ed al
trattamento di danni secondari e patologie influenzanti lo stato psicofisico od
estetico della persona, nonché prestazioni finalizzate al miglioramento
dell’aspetto estetico ed alla eliminazione medico-chirurgica di eventuali
inestetismi, operate obbligatoriamente e sotto la loro responsabilità, da personale
sanitario regolarmente iscritto all’ordine professionale ed in possesso di
adeguata specializzazione.

Art. 8
Beauty farm
1. Il Centro benessere, così come definito all’articolo 7, comma 1, può assumere
la denominazione di “beauty farm” esclusivamente qualora, in possesso dei
requisiti igienico-sanitari specifici, sia debitamente autorizzato e si avvalga di
medici, con una o più specializzazioni, abilitati alla erogazione delle prestazioni di
cui all’articolo 7, comma 5.
Deliberazione legislativa n. 62/2008 8

Art. 9
Requisiti soggettivi e professionali per l’apertura e la gestione
del Centro benessere
1. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 7 è riservato a chi è in possesso dei
titoli professionali e di studio previsti dalle normative specifiche vigenti e dalla
presente legge.
2. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e
certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni
italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 10
Requisiti strutturali ed organizzativi per l’apertura e la gestione
del Centro benessere
1. L’Assessorato alle attività produttive, sviluppo economico, piano telematico,
sentito l’Assessorato alle politiche per la salute, definisce con apposito atto, da
emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le
caratteristiche minime di tipo strutturale, tecnologico ed organizzativo che devono
possedere i Centri benessere per essere autorizzati all’esercizio dell’attività, conriferimento ai trattamenti, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle
norme igieniche e di sicurezza, alle apparecchiature ed agli impianti ed ai
requisiti del personale addetto ai Centri stessi.

Art. 11
Adempimenti amministrativi per l’apertura del Centro benessere
1. L’attività del Centro benessere è intrapresa a seguito di dichiarazione d’inizio
d’attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, ai sensi di
quanto previsto dal decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 in materia di tutela dei
consumatori, concorrenza e sviluppo di attività economiche, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
2. Qualora nel Centro benessere sia previsto l’esercizio di attività cliniche
ambulatoriali, queste non potranno avere inizio se non ad avvenuto
conseguimento della relativa specifica autorizzazione sanitaria.
3. Il Comune e l’Azienda unità sanitaria locale esercitano l’attività di vigilanza e
controllo, verificano la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle
certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio della
struttura.
Deliberazione legislativa n. 62/2008 9

Art. 12
Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalle singole leggi che disciplinano le attività
esercitate nel Centro benessere, in caso di violazione delle norme della presente
legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) chiunque omette l’invio della dichiarazione di inizio attività del Centro
benessere, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
a 15.000 euro. Il contravventore ha l’obbligo di regolarizzare la propria
posizione entro trenta giorni dalla contestazione;
b) chiunque gestisce un Centro benessere non corrispondente ai requisiti di
legge enunciati nella dichiarazione d’inizio attività, o consente che uno o più
trattamenti siano eseguiti da persone prive dei requisiti professionali richiesti,
è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000
euro, con l’obbligo di regolarizzare la propria posizione in un tempo massimo
di trenta giorni dalla contestazione;
c) chiunque utilizza abusivamente la denominazione di Centro benessere
nell’insegna od in qualsiasi altra forma di pubblicità è soggetto ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro, nonché all’obbligo
di effettuare la rimozione di tutte le insegne e le pubblicità abusive.

Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Le strutture esistenti ed operanti alla data di entrata in vigore della presente
legge che utilizzano la denominazione di Centro benessere, entro ventiquattro
mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della
delibera di cui all’articolo 5, comma 1, sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni
della presente legge e a presentare apposita dichiarazione d’inizio attività al
Comune.

Art. 14
Norma finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, la Regione
Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità
previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le
eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l’istituzione di
apposita Unità previsionale di base e relativo capitolo, dotati della necessaria
disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15
novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagnaabrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).


REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 1-02-2005

NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 5
del 4 febbraio 2005
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Finalità e principi)
1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio- naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne
derivano.
2. Le prestazioni afferenti l’attività degli operatori in discipline bio-naturali consistono in
attività e pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di
benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazioni sanitarie,
tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali
la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline
sono sorte e si sono sviluppate.

ARTICOLO 2
(Registro degli operatori in discipline bionaturali)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, è istituito il registro regionale degli
operatori in discipline bio-naturali, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse
discipline, di seguito denominato registro.
2. Al registro possono iscriversi coloro i quali abbiano seguito percorsi formativi
riconosciuti dalla Regione in base a criteri definiti dal comitato tecnico scientifico di cui
all’articolo 4.
3. L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per
l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori.
4. L’istituzione presso la Giunta regionale dei registri di cui al presente e successivo
articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

ARTICOLO 3
(Registro degli enti di formazione)
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale degli enti di formazione in
discipline bio-naturali.
2. L’iscrizione nel registro costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di
formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard
qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il
riconoscimento dei percorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.

ARTICOLO 4
(Organismi consultivi)
1. Per realizzare le finalità di cui all’articolo 1, la Regione si avvale della consulta
regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali istituita con legge regionale 14
aprile 2004, n. 7 (Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali)
nonchè di un comitato tecnico scientifico, di seguito denominato comitato, composto da:
a) un rappresentante per ogni associazione di operatori in discipline bio-naturali,
operante da almeno un anno sul territorio regionale;
b) un rappresentante per ogni ente di formazione per operatori in discipline bio-naturali,
pubblico o privato, che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno.
2. La composizione del comitato può essere, di volta in volta, integrata con la presenza
di:
a) esperti in formazione e lavoro, sanità, assistenza e ricerca universitaria;
b) rappresentanti dell’ordine dei medici;
c) rappresentanti di associazioni dei consumatori.
3. Il Comitato svolge funzioni di supporto tecnico, ed in particolare:
a) propone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;
b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di
aggiornamento degli enti di formazione;
c) partecipa alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui agli articoli 2 e
3;
d) valuta le domande di iscrizione.
4. La consulta concorre con la Giunta regionale alla definizione delle politiche ed
iniziative regionali volte a qualificare gli operatori in discipline bio-naturali, e in
particolare:
a) propone iniziative tese a valorizzare l’attività degli operatori anche nell’ambito extra
regionale;
b) promuove iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni
nel rispetto delle regole comportamentali stabilite dalle associazioni di settore;
c) formula proposte e pareri inerenti agli interventi regionali volti a salvaguardare la
tutela del rapporto tra operatori in discipline bio-naturali e utenti.

ARTICOLO 5
(Intese interregionali)
1. La Regione promuove la conclusione di apposite intese con le altre Regioni per il
reciproco riconoscimento dei percorsi formativi, attinenti alle discipline bio-naturali,
previsti nei rispettivi ambiti territoriali.

ARTICOLO 6
(Norma di salvaguardia)
1. Gli operatori che, all’entrata in vigore della presente legge, abbiano completato un
ciclo formativo completo rispondente ai contenuti didattici ed agli standard qualitativi
definiti ai sensi dell’articolo 4, comma 3, e che abbiano documentato l’esercizio
dell’attività, possono richiedere l’iscrizione nella competente sezione del registro
regionale, acquisito il parere favorevole del comitato.

ARTICOLO 7
(Forme di intervento regionale)
1. La Regione favorisce le forme associative tra gli operatori in discipline bio-naturali
anche attraverso la valorizzazione degli aspetti peculiari di ciascuna disciplina.
2. La previsione negli statuti o negli atti costitutivi delle associazioni di operatori in
discipline bio–naturali, di norme che dispongano forme di controllo, regole
comportamentali ed azioni disciplinari interne a garanzia del corretto svolgimento
dell’attività da parte dei propri associati è considerata requisito per l’accesso
preferenziale ai contributi erogati dalla Regione.

ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)
1. Per le spese relative al funzionamento del comitato tecnico scientifico di cui all’articolo
4, comma 1 si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione
per l’esercizio 2005 e successivi all’UPB 5.0.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre
spese generali”.
2. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvederà con
legge successiva.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione lombarda.
Milano, 1 febbraio 2005
( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1142 del 25 gennaio 2005 )


REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 25-10-2004

NORME REGIONALI SULLE DISCIPLINE BIONATURALI PER IL
BENESSERE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 10
del 17 novembre 2004
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini, riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere di cui all’articolo 2 e, a tutela dell’utenza, garantisce la loro corretta esecuzione.
2. Le discipline di cui al comma 1 condividono l’obiettivo dieducare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente e concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative.

ARTICOLO 2
(Discipline bionaturali per il benessere)
1. Per discipline bionaturali per il benessere si intendono: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia, il massaggio tradizionale.
2. La Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 9, può prevedere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3 di nuove discipline bionaturali per il benessere.

ARTICOLO 3
(Elenco regionale per le discipline bionaturali per il benessere)
1. E’ istituito presso la Giunta regionale l’Elenco delle discipline bionaturali per il benessere.
2. L’Elenco è suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole
di Formazione;
b) Operatori delle discipline bionaturali per il benessere.
3. Ciascuna sezione dell’Elenco è suddivisa in settori riferiti ad ogni singola disciplina bionaturale per il benessere.
4. La sezione a) dell’Elenco è a sua volta suddivisa nelle sottosezioni “associazioni” ed “imprese”.

ARTICOLO 4

(Associazioni)

  1. Possono essere iscritte nella sezione a) dell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 le associazioni a diffusione nazionale o regionale ovvero aderenti ad associazioni a
  2. diffusione nazionale o regionale operanti in Liguria, che

prevedono nell’atto costitutivo tra i propri fini lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, purchè in possesso di sedi conformi alla normativa igienico-sanitaria vigente.

ARTICOLO 5
(Imprese)
1. Ai fini dell’iscrizione nella sezione a) dell’Elenco regionale le imprese operanti in Liguria che svolgono attività didattico-formative nelle discipline bionaturali per il benessere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) partita IVA;
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) disponibilità di una sede appropriata e conforme alla normativa igienico-sanitaria vigente.

ARTICOLO 6
(Qualifica di operatore)
1. La Regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bionaturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova d’esame conclusiva di specifici
corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese iscritte nella sezione a) dell’Elenco regionale.
2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all’articolo 9, definisce con proprio provvedimento, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso di cui al
comma 1 nonché la durata e le modalità del suo svolgimento.
3. L’esame di cui al comma 1 è sostenuto davanti ad una commissione composta da:
a) l’Assessore regionale competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) il Dirigente della struttura regionale competente;
c) tre esperti nella specifica disciplina bionaturale che abbiano esercitato attività didattica e formativa almeno quinquennale, designati dalle associazioni iscritte nell’Elenco regionale di cui
all’articolo 3;
d) due figure professionali da reperire in ambito medico designate dagli Ordini professionali competenti.

ARTICOLO 7
(Esercizio dell’attività di operatore nelle discipline bionaturali per il benessere)
1. L’esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bionaturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione b) dell’Elenco regionale di cui all’articolo 3.
2. Ai fini della iscrizione occorre:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione
Europea. Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni;
c) diploma della scuola dell’obbligo o altro diploma conseguitoall’estero per il quale sia valutata l’equivalenza dalla competente autorità italiana;
d) possesso della qualifica conseguita ai sensi dell’articolo 6 oqualifica equipollente conseguita in Paesi dell’Unione Europeao in Paesi terzi;
e) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilitàcivile per i rischi derivanti dall’attività.

ARTICOLO 8
(Domanda di iscrizione all’Elenco)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dirigente della struttura regionale competente definisce con proprio decreto lo schema tipo per le domande di ammissione e la documentazione da allegare.
2. Il Dirigente entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda provvede all’iscrizione e ne dispone la comunicazione all’interessato; la domanda si considera accolta qualora il termine decorra senza che venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego.
3. Il Dirigente è altresì competente, nei casi di cui all’articolo 11, comma 2, a disporre la sospensione o la cancellazione dall’Elenco.

ARTICOLO 9
(Comitato regionale delle discipline bionaturali per il
benessere)
1. E’ istituito presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bionaturali per il benessere.
2. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato in qualità di Presidente;
b) due rappresentanti per ciascuna delle discipline bionaturali designati dalle associazioni o dalle imprese iscritte per il settore di riferimento nell’Elenco regionale di cui articolo 3;
c) un rappresentante designato dal Comitato regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli
utenti);
d) il Dirigente della struttura regionale competente.
3. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle
designazioni pervenute.
4. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dal Comitato.
5. Il Comitato dura in carica cinque anni.
6. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti; svolge le
funzioni di segreteria un dipendente regionale di qualifica non
inferiore alla D.
7. Ai membri del Comitato spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 recante la disciplina dei compensi a componenti di Collegi,
Commissioni e Comitati operanti presso la Regione.

ARTICOLO 10
(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere sui provvedimenti di sospensione e cancellazione dall’Elenco di cui all’articolo 3;
b) esprime parere in merito alla valutazione di equipollenza dei titoli di studio di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d);
c) elabora proposte in merito agli indirizzi per rendere omogenei sul territorio regionale la struttura e i contenuti dei corsi di cui all’articolo 6;
d) esprime parere alla Giunta regionale in merito al riconoscimento di discipline bionaturali per il benessere emergenti, finalizzato all’inserimento nell’Elenco di cui
all’articolo 3;
e) presenta proposte alla Giunta regionale per la divulgazione e la conoscenza delle discipline bionaturali per il benessere.

2. Il Presidente del Comitato, per l’espletamento delle funzioni,di cui al comma 1, lettera c), convoca fra i rappresentanti delle discipline bionaturali per il benessere solo quelli espressione
della disciplina presa in considerazione.

ARTICOLO 11
(Sanzioni)
1. A coloro che esercitano l’attività di operatore in una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate ai sensi dell’articolo 2 senza essere iscritti nell’Elenco regionale, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 1500 euro, secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

2. Sono altresì sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 coloro che esercitano una disciplina bionaturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell’Elenco; in tale ultimo caso, può essere disposta la sospensione per un periodo massimo di tre mesi e , in caso di recidiva, la cancellazione dall’Elenco.

ARTICOLO 12
(Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione, sono iscritti nell’Elenco regionale di cui all’articolo 3 coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonché di qualifica conseguita presso associazioni o imprese di cui agli articoli 4 e 5 acquisita anteriormente alla vigenza della presente legge, ne facciano apposita richiesta al Dirigente della struttura regionale competente entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ARTICOLO 13
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nell’U.P.B. 18.102 “Spesa di funzionamento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi
bilanci.
3. I proventi derivanti dalle sanzioni previste all’articolo 11 sono introitati all’U.P.B. 3.1.2 “Proventi derivanti da infrazioni a norme e regolamenti” dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
regionale”.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 25 ottobre 2004
IL PRESIDENTE
(Sandro Biasotti)


REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 31-05-2004

Regolamentazione delle discipline bio-naturali.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 22
del 4 giugno 2004
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 3
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Finalita’ ed oggetto)
1. La Regione Piemonte, nell’ottica del pluralismo scientifico e della liberta’ di scelta, istituisce il registro per gli operatori delle  discipline bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino.
ARTICOLO 2
(Definizione delle discipline bio-naturali)
1. Sono riconosciute quali discipline bio-naturali le pratiche che si prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un miglioramento della qualita’ della vita della persona. Il principio guida di tali discipline e’ l’armonizzazione della persona con se stessa e con gli ambienti sociale, culturale e naturale che la circondano.
2. Ciascuna disciplina possiede una tipica peculiarita’ ed
utilizza tecniche, strumenti e dinamiche diverse.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della legge, sentita la competente Commissione
consiliare, identifica con propria deliberazione le discipline
bio-naturali oggetto di regolamentazione e le attivita’ specifiche
afferenti le pratiche e le discipline individuate.
ARTICOLO 3
(Commissione regionale permanente per le pratiche e le
discipline bio-naturali)
1. Entro centottanta giorni dall’approvazione della legge e’
istituita presso l’Assessorato competente in materia la
Commissione permanente per gli operatori delle discipline
bio-naturali, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione e’ composta dai seguenti soggetti:
a) l’Assessore regionale competente in materia o suo delegato
con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante dell’Assessorato regionale competente
in materia individuato nell’organico della Direzione di
riferimento;
c) un rappresentante designato dall’Ordine dei Medici;
d) un rappresentante designato dall’Ordine dei Farmacisti;
e) un rappresentante designato dall’Universita’ degli Studi;
f) un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei
consumatori designato dalle rispettive associazioni
maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) un rappresentante per ciascuna delle pratiche e delle
discipline bio-naturali riconosciute ai sensi della legge.
3. La Commissione e’ assistita da una segreteria tecnica,
composta da personale dipendente in organico presso
l’Assessorato competente in materia, che provvede agli
adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della
Commissione stessa.
4. Ai componenti la Commissione spettano i compensi
determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento,
in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio
1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli,
Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione
regionale).
ARTICOLO 4
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) coordina e promuove la divulgazione delle discipline
bio-naturali, nell’ambito di programmi di prevenzione e di
educazione alla cultura del benessere;
b) redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell’attivita’
svolta, finalizzato a fornire gli elementi per la programmazione e
la spesa dell’Assessorato competente in materia;
c) collabora con l’Assessorato regionale competente in
materia alla definizione dei requisiti minimi per il
riconoscimento degli istituti pubblici o privati di formazione degli
operatori;
d) verifica il possesso in capo agli operatori delle discipline
bio-naturali dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro
regionale di cui all’articolo 5.
ARTICOLO 5
(Registro regionale degli operatori delle pratiche e delle
discipline bio-naturali)
1. E’ istituito presso l’Assessorato competente in materia il
registro regionale degli operatori delle discipline bio-naturali.
2. Il registro regionale e’ articolato in sezioni dedicate ad ogni
specialita’.
3. L’iscrizione alla specifica sezione del registro regionale
avviene su richiesta dell’operatore interessato previa
autorizzazione rilasciata dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera d), in seguito al superamento di
una prova teorico-pratica finalizzata a verificare l’idoneita’
dell’operatore all’iscrizione o in seguito alla produzione di
attestati formativi conseguiti presso istituti pubblici o privati
riconosciuti dalle rispettive associazioni nazionali di specialita’.
ARTICOLO 6
(Sanzioni amministrative)
1. A coloro che esercitano l’attivita’ professionale di operatore
di una delle discipline bio-naturali per il benessere individuate
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, senza essere iscritti nel
registro regionale e’ applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250,00 a 1500,00, secondo le modalita’
previste dalla legislazione regionale.
2. Sono altresi’ sottoposti alla sanzione amministrativa di cui al
comma 1 coloro che esercitano una disciplina bio-naturale
diversa da quella per la quale risultano iscritti nel registro
regionale.
3. Nei casi esemplificati al comma 2, puo’ essere disposta la
sospensione per un periodo massimo di tre mesi e, in caso di
recidiva, la cancellazione dal registro regionale.
ARTICOLO 7
(Disposizioni transitorie)
1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della legge,
esercitano sul territorio regionale pratiche relative alle
discipline bio-naturali, presentano alla Commissione, entro
l’anno successivo, domanda di iscrizione alla sezione di
pertinenza del registro regionale di cui all’articolo 5, allegando
alla istanza i titoli professionali posseduti, nonche’ ogni
documentazione ritenuta utile a dimostrare gli specifici percorsi
formativi seguiti.
2. La Commissione, sulla base della documentazione
presentata, verifica l’idoneita’ dell’operatore all’iscrizione nella
specifica sezione del registro regionale e provvede a rilasciarne
la conseguente autorizzazione.
ARTICOLO 8
(Clausola valutativa)
1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge, e con
successiva periodicita’ annuale, la Giunta regionale esegue un
monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni
legislative.
2. Trascorso un anno dall’entrata in vigore della legge la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla
quale emerga una rendicontazione in merito all’istituzione della
Commissione di cui all’articolo 3 ed alle relative modalita’
organizzative, operative e funzionali.
3. Sulla base dei dati acquisiti in seguito allo svolgimento del
monitoraggio di cui al comma 1, trascorsi tre anni dall’entrata in
vigore della legge, la Giunta regionale presenta annualmente al
Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i
seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) numero degli operatori di discipline bio-naturali iscritti nel
registro regionale di cui all’articolo 5, suddivisi per specialita’;
b) numero delle istanze di iscrizione non accolte e motivazione
delle cause di esclusione;
c) numero, tipologia, entita’ e motivazione delle sanzioni
amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 6 e quantificazione
complessiva degli introiti derivati;
d) programmi di divulgazione delle discipline bio-naturali
promossi ed adottati, con particolare riferimento alle campagne
informative realizzate ed ai costi correlati;
e) analisi della divulgazione delle discipline bio-naturali presso
l’utenza, con specifica rilevazione degli incrementi di diffusione
conseguenti all’applicazione della legge.
ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)
1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006 alla spesa di euro
100.000,00 per ciascun anno, di cui euro 50.000,00 per spese
relative alla promozione, divulgazione ed informazione delle
pratiche delle discipline del benessere ed euro 50.000,00 euro
per oneri di monitoraggio sullo stato di attuazione della
disciplina del benessere, ricomprese nell’Unita previsionale di
base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria – Titolo I – Spese
correnti), si fa fronte con le risorse stanziate nella stessa UPB
del bilancio annuale di previsione per l’anno finanziario 2004 e
del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.
2. Gli eventuali introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui all’articolo 6, irrogate a seguito delle
irregolarita’ riscontrate, costituiscono entrata regionale nell’UPB
0902 (Bilanci e finanze – Ragioneria Titolo III – Entrate
extratributarie) del bilancio regionale per l’anno 2004.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi’ 31 maggio 2004
Enzo Ghigo

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