Atto di Costituzione e Statuto In fase di revisione


Anno 1997

Registrato a Padova in Atti Privati  presso l’Ufficio del Registro il 2/5/1997 N° 06110 serie3

STATUTO 1998

Variazioni allo Statuto registrate a Padova in atti privati presso
l’Ufficio del Registro  il 07/07/1998-N° 11126 serie8

CAPO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1
E’ costituita con sede a Firenze, in Via delle Porte Nuove, n. 62, una associazione che assume la denominazione di “A.L.A.R.O. Archiymnasium Luigi Lapi ad Reparandam Omeostasim” composta da terapeuti di pranoterapia e naturopatia.

Articolo 2
L’ associazione può svolgere attività nel settore socio-sanitario senza finalità di lucro e senza distinzioni di religione, politica, razza o altro. Essa è un centro di ricerca, di studio, di formazione e di informazione di terapie sanitarie naturali integrative, non mediche, non invasive, non lesive, ove il termine integrative sostituisce il più comune termine di alternative.

Articolo 3
Sono compiti dell’associazione:
a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

b) favorire l’estensione e la diffusione della biopranoterapia e della naturopatia, con particolare riferimento all’educazione ed alla formazione pratica e scientifica dei propri soci;

c) avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale per una adeguata programmazione socio-sanitaria sul territorio; promuovendo il riconoscimento ufficiale della biopranoterapia e della naturopatia;

d) organizzare corsi formativi all’attività pranoterapeutica e naturopata. Al termine dei quali verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto;

e) promuovere ricerche, organizzare iniziative, servizi, seminari, mostre, esposizioni, stages ed attività editoriali, per poter soddisfare le esigenze di conoscenza dei soci. Nei luoghi dove l’associazione o i suoi associati svolgeranno le proprie attività verranno organizzati inoltre degli spazi da adibire all’organizzazione di tutti i servizi inerenti alle attività sociali e comunque riguardanti la biopranoterapia e le varie pratiche naturali proprie della naturopatia (riflessologia, shiatzu, cromoterapia, fitoterapia, bio-feeedback, de-afferenziazione, tecniche manipolative e confricoterapeutiche);

f) esercitare il coordinamento ed il controllo dei singoli terapeuti associati;

g) verificare ed individuare attraverso il chirtest le capacità di ogni singolo associato nella somministrazione della bioenergia (pranoterapia);

h) assistere gli associati durante tutta la loro attività nel campo della pranoterapia e naturopatia, consigliandoli sulla gestione delle metodiche terapeutiche, sugli acquisti di attrezzature e per quanto altro possa servire allo sviluppo ed alla diffusione dei principi e dei valori propri dell’associazione;

i) richiedere contributi ad enti privati e pubblici, sponsorizzazioni ed agevolazioni in genere per poter meglio contribuire all’informazione ed alla diffusione delle idee del Dott.. Luigi Lapi

l) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto o struttura sia mobile che immobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché aprire sedi secondarie in Italia o all’estero o trasferire la propria sede
m) porre in essere attività di natura commerciale in conformità alle normative fiscali e civili in ‘vigore per gli enti non commerciali o per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

CAPO II - I SOCI

Articolo 4
Il  numero dei soci è illimitato; all’associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età in possesso di diploma di scuola dell’obbligo e che abbiano superato con esito positivo il chirtest ed ottenuto l’attestato di frequenza e profitto al Corso base di formazione pranoterapica.

Articolo 5
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1) indicare nome e cognome, luogo, data di nascita e di residenza,
2) dichiarare di attenersi al presente statuto, al codice deontologico ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E’ compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all’accettazione o meno della domanda alla prima  riunione.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea, alla prima convocazione.

Articolo 6
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie, con il codice deontologico e con i regolamenti dell’associazione, entro 30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l’assemblea dei soci alla prima convocazione.

Articolo 7 (adottato  il 27/06/1998, con delibera unanime dell'Assemblea dei soci)
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di  partecipare  a tutte le manifestazioni da essa indette con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio  per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione;
è da considerarsi vietata qualsiasi forma di  partecipazione  temporanea alla vita associativa.
Articolo 7 (sostituito)
I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’associazione con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. I soci con la domanda d’iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali, presso la sede dell’associazione.

Articolo 8
I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale;
-all’osservanza dello statuto, del codice deontologico, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Articolo 9
I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, del codice deontologico, dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b) quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’ associazione;

Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10
Il  patrimonio sociale così come gli utili che verranno conseguiti sono assolutamente indivisibili anche in modo indiretto ed ~ costituito;
a) dal sistema Chirtest;
b) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
c) dai contributi,erogazioni e lasciti diversi;
d) dal fondo di riserva.

Articolo 11 (adottato  il 27/06/1998, con delibera unanime dell'Assemblea dei soci)
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte.
Articolo 11(sostituito)
Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO (o Rendiconto Economico)

Articolo 12
Il bilancio o rendiconto economico comprende l’esercizio sociale dal 10 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all’assemblea entro il 30 Aprile dell’anno successivo.

Articolo 13 (adottato  il 27/06/1998, con delibera unanime dell'Assemblea dei soci)
Il residuo attivo del bilancio, gli avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale non possono essere distribuiti tra i soci
neanche in modo indiretto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’utile sarà impiegato per la costituzione di fondi di riserva, per iniziative di carattere:
1.culturale,
2.assistenziale e per nuovi            impianti o ammodernamento delle attrezzature.

Articolo 13 (sostituito)
 11 residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:
- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative di carattere socio-sanitario;
-assistenziale e per nuovi impianti o ammodernamento delle strutture e delle attrezzature di proprietà dell’ associazione.

CAPO III - L’ASSEMBLEA

Articolo 14
Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
Le assemblee sono convocate con avviso scritto affisso nei locali dell’associazione o con lettera almeno 15 giorni prima della data di convocazione.

Articolo 15
L’assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 Gennaio a1 30 Aprile.
Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto economico;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal comma 2 dell’art. 13 del presente statuto;

Articolo 16
L’ assemblea straordinaria è convocata:
- tutte le volte che il Consiglio o il Presidente lo reputino necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno 1/2 dei soci;
-ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale se previsto.
L’assemblea dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 17
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta con la presenza di 1/2  più uno dei soci; in seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente riconosciuta qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’O.d..G..

Articolo 18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al  regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione
dell’associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci ed il voto favorevole dei 3/5 dei presenti in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in caso di seconda convocazione.
La seconda convocazione deve avere luogo almeno 24 ore dopo la prima.

Articolo 19
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta l’1/10 dei presenti.
Alla votazione partecipano tutti i soci.

Articolo 20
L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’assemblea stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di n0 5 consiglieri ad un massimo di n° 13 compreso il Presidente e dura in carica tre anni.

Articolo 22
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Direttore del Comitato scientifico e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’ associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
E’ riconosciuto al Consiglio Direttivo la possibilità di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Articolo 23
11 Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 4 mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la presidenza o ne facciano richiesta motivata la metà dei consiglieri; in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Articolo 24
11 Consiglio Direttivo deve:
-redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
-curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
-redigere il bilancio o rendiconto economico;
-compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’ assemblea;
-formulare il regolamento interno ed il codice deontologico da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
-deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione, e l’espulsione dei soci;
-favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione;
-deliberare in merito all’affiliazione di altre associazioni;
-deliberare in merito al trasferimento della sede sociale nonché all’apertura di sedi secondarie in Italia ed all’estero.

IL PRESIDENTE

Articolo 25
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente.

COMITATO  SCIENTIFICO

Articolo 26
1l Comitato Scientifico è composto da persone che per la loro riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell’ attività dell’associazione possono contribuire alla qualità ed al prestigio delle iniziative e delle attività programmate.
11 Comitato Scientifico ha competenze consultive e di promozione ed i suoi membri possono essere delegati dal consiglio ad assumere compiti operativi in ordine a studi e ricerche attinenti la loro specifica competenza.

Articolo 27
I membri ed il Direttore del Comitato scientifico sono nominati dal consiglio che ha la facoltà di sostituirli qualora lo ritenga opportuno.
Sezione Operativa Scientifica
La Sezione Operativa Scientifica deve essere organizzata e guidata dal Direttore del Comitato Scientifico con assistenti da lui scelti previo benestare del Consiglio Direttivo. La sezione operativa scientifica avrà a disposizione le apparecchiature Chirtest per i cinque accertamenti contemporanei ai quali dovranno sottoporsi i terapeuti associati.
Gestirà inoltre la biblioteca e quant’ altro le verrà affidato dal Consiglio Direttivo;

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 28
Il Collegio Sindacale, quando previsto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea.
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo ma solo a quello consultivo.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 29* (adottato  il 27/06/1998, con delibera unanime dell'Assemblea dei soci)
In caso di scioglimento, l’assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 18 sulla destinazione del patrimonio
residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione che per finalità e scopi
persegue interessi di natura socio-sanitaria nel campo della pranoterapia o naturopatia, o ai fini di pubblica utilità
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 c. 190 della L. 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.

Articolo 29 (sostituito)
La decisione dello scioglimento dell’associazione deve essere presa dall’assemblea alla presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione che deve avvenire almeno 24 ore dopo.

Articolo 30
In caso di scioglimento, l’assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 18 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione che per finalità e scopi persegue interessi di natura socio-sanitaria nel campo della pranoterapia o naturopatia.

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 31
Per qualsiasi controversia, i soci si impegnano a non adire ad altre autorità, compresa quella giudiziaria;
per le questioni non risolvibili dagli organi sociali, si rimettono al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale composto da due membri nominati dalle parti più il Presidente dell’ associazione. Per quanto non compreso dal presente statuto decide l’assemblea dei soci presenti a maggioranza assoluta dei partecipanti.

* Nota
Sul documento cartaceo l'Art. 29 è  riportato come   n° 28. Si tratta ovviamente di un errore grafico, corretto in questa versione