CODICE DEONTOLOGICO OPERATORE DEL PRANA ALARO
Associazione A.L.A.R.O. Archygimnasium Luigi Lapi Ad Reparandam Omeostasim APS
Via Leonardo da Vinci 6, Firenze – CF 94064670485
Approvato con delibera del consiglio direttivo in data 11 febbraio 2023
Il codice deontologico ALARO ha lo scopo di fornire le linee guida all’opertore del Prana che si è formato presso il nostro percorso formativo ALARO. Tutti i soci ALARO che esercitano la professione di Operatore Olistico con specializzazione in Pranopratica (pranoterapia) sono tenuti a seguire le norme etiche contenute nel presente documento, che sono vincolanti per i soci operatori.
Il socio è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
La mancanza di rispetto per le regole stabilite e comunque ogni comportamento che risulti lesivo del decoro e del corretto esercizio della professione, anche rispetto alle leggi vigenti in materia, potrà dare avvio a provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto dallo statuto della associazione ALARO.
Articolo 1 L’operatore del prana e la sua azione
L’Operatore ALARO è una persona dotata di particolare predisposizione bioenergetica che pratica la disciplina della pranoterapia/pranopratica con lo scopo primario di sostenere la salute e l’omeostasi del cliente. La pranoterapia/pranopratica è una disciplina che opera sul campo bioenergetico umano (ma anche animale, vegetale e degli ambienti) al fine di ripristinare l’omeostasi esclusivamente tramite l’apposizione delle mani, sia a breve distanza dal corpo che a contatto, per stimolare i processi vitali della persona e sostenere la forza vitale nella sua capacità di autoregolazione e autoconservazione.
L’operatore non può e non deve tentare altre vie eccetto quelle della pranoterapia/pranopratica e quelle delle discipline per le quali ha avuto specifica formazione. L’operatore ALARO è quindi tenuto ad operare nel proprio ambito di competenza professionale.
A questo fine, l’operatore dovrà dotarsi di una articolata conoscenza, derivata dallo studio specifico delle funzionalità bioelettromagnetiche degli organismi, delle leggi dell’omeostasi bioenergetica e dell’interazione di campo fra creature viventi e tra queste e l’ambiente; anche attraverso l’aggiornamento professionale (anche in relazione alle normative vigenti nel settore), la condivisione ed eventualmente la supervisione professionale.
L’operatore deve inoltre ricordare ed evidenziare a sé ed agli altri che il suo talento e la sua disposizione pranica non appartengono assolutamente all’imprecisato campo della parapsicologia ma al campo della biologia, e che pertanto non si tratta di “doti straordinarie” bensì di capacità presenti in misura diversa in tutti gli individui. L’operatore quindi adotta una terminologia ed un atteggiamento che evita qualunque compromissione con la dimensione del magico, del paranormale e dell’occulto, dimensione dalla quale l’operatore ALARO è totalmente estraneo. L’operatore deve fare in modo di non essere considerato “diverso”, ma un soggetto normale che ha però sviluppato, con la pratica, la formazione e lo studio, una predisposizione già presente in tutti gli uomini.
L’operatore si impegna inoltre ad esercitare la disciplina nella condizione di massima centratura e radicamento, in modo da poter svolgere la professione nel migliore dei modi. Qualora venissero a mancare questi presupposti per motivi personali, dovrà astenersi dal praticare la professione e dedicarsi a ristabilire il suo equilibrio e la sua piena potenzialità.
Articolo 2 Ambiti di azione e relazione con la medicina
L’attività dell’operatore è volta al sostenere parte sana e la vitalità del cliente. La sua azione è quindi integrativa rispetto a quella del medico o di qualunque professione sanitaria si occupi della gestione e della cura della patologia, sia essa a livello fisico, emozionale o mentale. Per questo l’operatore non potrà mai contrastare l’opera del medico né le sue cure e prescrizioni.
L’azione dell’operatore non è un atto medico e quindi non può e non deve fare diagnosi circa le condizioni di salute del cliente, fare prescrizioni di farmaci o prescrivere esami, fare prognosi riguardo al ristabilimento della salute, raccogliere l’anamnesi del cliente e fare valutazioni sui referti degli esami né tantomeno conservarli tra i propri documenti relativi al cliente.
Qualora il cliente si rivolga all’operatore presentando evidenti condizioni patologiche senza però aver consultato il proprio medico di fiducia, l’operatore deve invitarlo a rivolgersi ad esso in modo da eliminare il rischio di un fraintendimento del nostro ruolo o, peggio ancora di una sostituzione tra la nostra azione e l’azione medica, mettendo a rischio la propria salute ed il proprio benessere.
L’operatore del prana pratica la disciplina senza visitare e senza far spogliare il cliente.
Sarà cura dell’operatore evitare ogni possibile fraintendimento in tal senso e adottare una comunicazione chiara e trasparente con i clienti circa i limiti della nostra professione ed i suoi ambiti di azione, in ogni comunicazione verbale o scritta che sia, anche di carattere promozionale.
È fatto quindi esplicito divieto di utilizzare titoli riservati per legge ad altre categorie professionali ed effettuare false o incomplete dichiarazione circa la propria formazione professionale.
Articolo 3 Consenso informato
Ai fini della corretta comunicazione verso i clienti menzionata nell’articolo 2, il professionista dovrà informare i suoi clienti tramite lo strumento del consenso informato, quali sono gli ambiti di lavoro della pranoterapia/pranopratica e quali sono i limiti del suo intervento, i tempi e di metodi che saranno utilizzati nell’esercizio della sua professione, la tariffa applicata ed ogni altra informazione sia necessaria per permettere al cliente di scegliere in piena consapevolezza ed in piena libertà di sottoporsi ai trattamenti.
L’Operatore deve inoltre sempre esercitare la sua professione senza presunzione e senza atteggiamenti ingannevoli, senza millantare presunti propri risultati positivi e straordinari e senza creare aspettative ingiustificate nel cliente.
L’Operatore è inoltre tenuto a non prolungare inutilmente i trattamenti qualora si dimostrassero inefficaci e orientare il cliente verso altri professionisti o discipline che possano essere più efficaci nella propria condizione.
A tutela del suo lavoro e della sicurezza dei propri clienti, l’Operatore del Prana si doterà di regolare assicurazione professionale.
Articolo 4 Privacy e segreto professionale
L’operatore ALARO è tenuto ad osservare il segreto professionale e la discrezione nei confronti del cliente, anche verso eventuali colleghi, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.
Qualora vi fosse la necessità di una supervisione professionale, l’Operatore può informare il suo tutor della condizione del soggetto senza però comunicarne l’identità, in modo da tutelare l’anonimato.
Articolo 5 Relazione con i colleghi
L’operatore ALARO dovrà operare con rispetto, lealtà e correttezza nei confronti dei colleghi e dei soci, evitando di denigrare la loro attività o di utilizzare comportamenti scorretti per il procacciamento della clientela.
Sarà sua cura indirizzare inoltre il cliente presso un altro operatore ALARO qualora non si verificasse la necessaria risonanza di campo utile all’efficacia del trattamento o qualora insorgessero difficoltà di altra natura nella relazione interpersonale o nella possibilità dell’operatore di esercitare la professione, accompagnando il cliente nel percorso di ristabilimento dell’equilibrio.
L’operatore ALARO ha sempre a cuore il benessere del cliente e si adopera a questo fine anche quando non può esercitare direttamente.
Associazione A.L.A.R.O. Archygimnasium Luigi Lapi Ad Reparandam
Omeostasim APS – Via Leonardo da Vinci 6, Firenze – CF 94064670485