L’impegno profuso in questi ultimi anni da ALARO e dal suo Presidente , al fine di emancipare socialmente e nelle Istituzioni pubbliche locali e nazionali la nostra Disciplina Pranica, si è concretizzato nell’apporto dato come Componente esperto del Comitato Regionale per le DBN (Decreto del Presidente della Giunta Regionale N° 26 del 10 Febbraio 2006 e successiva riconferma con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 208 del 05 Dicembre 2012.) per la regolamentazione della LR Toscana n°2/2005 e nella stesura, insieme ad altri, del testo del PDL (ac.1709/2006) per le Discipline Olistiche per la Salute (DOS). Contributo sostanziale di idee e di operatività sono stati dati anche nella realizzazione di importanti eventi quali: La Giornata Regionale della Donazione pranica, il Prana-Forum, Terra Futura.
Grazie a tutto questo lavoro svolto con serietà e dedizione, si sono aperte da poco le porte di Enti pubblici e privati per la realizzazione di Progetti in cui, per la prima volta in Italia, vediamo il prana protagonista.
Questo per il recente passato ed il presente.
Necessita ricordare altresì anche alcune tappe fondamentali del percorso svolto in sede di Istituzioni nazionali.
8 FEBBRAIO 2005 ROMA
Associazione A.L.A.R.O., Prof. Gabriele Laguzzi,
Associazione A.MI University, Cav. Orazio Sanseverino,
Associazione SIPRA PSICOSOMATICA, Dott. Mario Papadia,
Dott.Gerardo Ciannella, Napoli
C.A. ON. FRANCESCO PAOLO LUCCHESE
COMMISSIONE AFFARI SOCIALI
CAMERA DEI DEPUTATI
Oggetto: emendamento relativo alla PRANOPRATICA nell’ambito della proposta di legge “Medicine e pratiche non convenzionali”
1 – All’art. 22, comma 2 lettera f, sostituire al testo sostituire con il presente testo:
L’operatore professionale di pranopratica è colui che, sulla base di un’articolata conoscenza delle funzionalità bioelettromagnetiche dell’organismo, delle leggi dell’omeostasi bioenergetica e dell’interazione di campo fra esseri umani come viene intesa dalle grandi tradizioni orientali (medicina tradizionale cinese e ayurveda), escludendo qualsiasi intervento di tipo suggestivo, opera attraverso l’apposizione delle mani sia a piccola distanza dal corpo sia a contatto superficiale su specifiche zone del corpo e con tecniche codificate, per stimolare i processi vitali, al fine di mantenere e rafforzare lo stato di salute della persona. Egli, inoltre, si propone di educare la persona a comportamenti che contribuiscono al suo benessere attraverso il riequilibrio bioenergetico.
2 – All’Art. 25 comma 1 lettera h, aggiungere:
“inoltre promuove iniziative di carattere educativo e culturale al fine di divulgare una esatta ed approfondita informazione sui contenuti, sui fini e sugli aspetti teorici, pratici e metodologici delle Pratiche non Convenzionali.”
LE AFFERMAZIONI SUDDETTE SONO TRATTE DAI TESTI DI FORMAZIONE NELLA PRANOPRATICA
Gerardo Ciannella, Pranoterapia: dall’energia della mente al potere delle mani, Cuzzolin, Napoli 2002.
Elena Pagliuca – Orazio Sanseverino, ABC della pranoterapia, Vegor Internazionale
Gabriele Laguzzi, Biopranoterapia, Mediterranee, Roma 2004
Luigi Lapi, Pranoterapia scientifica, Xenia, Milano 1992
Mario Papadia, Pranoterapia, Mediterranee, Roma 2001
Si ringrazia vivamente per l‘attenzione.
Roma 8 febbraio 2005
28 OTTOBRE 2004 ROMA,
IL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
/ 17
Prot. VPCMSP.gp /7348/3.22 Roma, 28 ottobre, 2004.
Caro Professor Laguzzi,
ho ricevuto con molto piacere la Sua pubblicazione, che auspico possa avere un ottimo apprezzamento dal pubblico e dagli operatori del settore.
La medicina non convenzionale non può che trarre beneficio dall ‘attività delle Associazioni, come quella da Lei presieduta, che concorrono ad assicurare professionalità e rispetto della deontologia medica.
La necessità di fornire veste giuridica e regolamentare alle discipline per la cura della salute non rientranti nella medicina convenzionale, è ben presente alle forze della maggioranza di governo come evidenziato, peraltro, dal lavoro svolto in sede di esame del testo unifìcato (AC 640 ed altri), attualmente in discussione presso la XII Commissione della Camera dei Deputati.
In tal senso, Vorrei rassicurarLa che il provvedimento proseguirà nel suo iter non appena sciolti i nodi relativi alla definizione giuridica delle categorie professionali contemplate dalla disposizione.
Colgo l’occasione per inviare, a Lei e a tutti gli associati della A.L.A.R.O., i miei più cordiali saluti.
Gianfranco Fini
Gentile Professor Gabriele LAGUZZI
Presidente Associazione di Biopranoterapia
e Naturopatia (A.L.A.R. O.)
Via Lorenzo Il Magnifico n. 64
50129 FIRENZE
SETTEMBRE 2003
FIRENZE
OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE N° 2115 DELL’ ON. F. STEFANO MINOLI ROTA PER IL RICONOSCIMENTO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA NATUROPATIA, DELLO SHIATSU, DELLA RIFLESSOLOGIA E DELLA PRANOTERAPIA E NORME PER LA RELATIVA FORMAZIONE DEL PERSONALE NON MEDICO
A cura del Prof. Laguzzi Gabriele
PREMESSA
L’Associazione A.L.A.R.O. ritiene la Proposta di Legge in oggetto, che include il riconoscimento e la regolamentazione della pranoterapia, insieme alle altre medicine non convenzionali esercitate da non Medici, un evento importante e significativo nel quadro sanitario nazionale.
Pertanto non possiamo che condividerne i principi fondamentali ispiratori ed augurarci nel contempo che in sede parlamentare si giunga presto all’approvazione di detta Legge,che farà chiarezza in un settore dove ancora operano –purtroppo- terapeuti improvvisati, ciarlatani e veri e propri lestofanti.
I terapeuti seri e gli utenti richiedono da tempo un intervento legislativo che garantisca sia gli uni che gli altri, definendo competenze e limiti operativi, insieme alla qualità della formazione specifica professionale.
Questo in linea generale.
Nello specifico della pranoterapia occorrerà (rimanendo sempre nell’ambito della Proposta Minoli) però definire meglio gli aspetti che riguardano:
1.L’accreditamento delle Scuole di formazione Professionale e delle Associazioni che da decenni operano con serietà e professionalità nel settore, rilasciando Attestati di Abilitazione all’esercizio dell’attività di pranoterapeuta.Inoltre vanno chiariti i loro compiti istituzionali.
2. La definizione e la collocazione “sanitaria” della pranoterapia e delle sue proprietà terapeutiche (Art.2 comma 5) :
l’applicazione pranica da parte del terapeuta agisce sull’ Omeostasi alterata del paziente e tende a reintegrarne l’equilibrio e quindi a ripristinare e/o a mantenere la salute. Può svolgere anche un’azione di carattere preventivo e quindi di utilità al benessere generale dell’uomo, come complesso psico-fisico-energetico
3.La collocazione “sanitaria” del pranoterapeuta e la definizione dettagliata del suo campo di azione e del suo profilo professionale(Art.2 comma 5).
4.L’integrazione didattica ed organizzativa tra Istituti pubblici e Scuole di Formazione:
integrazione che dovrebbe avvenire su un piano di parità etico-professionale, ognuno nel pieno rispetto delle competenze e dell’esperienza pratica e teorica acquisita nel tempo.
Occorre poi indicare quali siano gli “Istituti Pubblici”.
5.L’Istituzione di un periodo post-Diploma di tirocinio con Tutor che al momento non sembra previsto dalla Legge.
6.La divulgazione pubblica e scientifica da parte dello Stato di tutto ciò che riguarda la pranoterapia e le altre Medicine non Convenzionali previste dall’Art.1, pubblicizzando nelle Scuole, nelle Università, nelle Strutture sanitarie pubbliche e private e negli altri luoghi deputati – con ogni mezzo mediatico- la possibilità di inserirsi in questo nuovo ambito professionale sanitario:
in tal modo molti giovani potranno trovare sicura occupazione sia nelle strutture pubbliche e private, sia come liberi professionisti.
La “pubblicità” sulle nuove professioni sanitarie dovrebbe essere iniziata il più presto possibile,con una campagna promossa sia dal Ministero della Salute che dal Ministero della P.I. .(Art.4)
7. I criteri di scelta dei Docenti delle specifiche medicine non Convenzionali) .(Art.4)
8.Il tipo di titolo di Studio (Attestato/Diploma,ecc.) che viene rilasciato al termine dell’iter scolastico che vedo meglio articolato in tre anni (Art.5 comma 2)
9.Il ruolo integrato del Ministero della P.I.(MIUR) e di quello della Salute :uno per definire programmi e metodologie didattiche,ecc.; l’altro per definire i profili sanitari dei terapeuti e delle singole discipline,ecc..; il tutto con il supporto esperto delle Associazioni di categoria.
OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA PROPOSTA DI LEGGE ON. MINOLI ROTA
ART.2 (operatori di pranoterapia) Comma 5
Definizione della biopranoterapia e profilo professionale dell’operatore . Alla luce di una visione scientifica –così come è stata quella vissuta e sperimentata dal Dott.Luigi Lapi e dalla sua Scuola-la BIOPRANOTERAPIA è quindi medicina naturale per eccellenza essendo:
- non lesiva
- non invasiva
- utile per “ristabilire l’omeostasi”(ad reparandam omeostasim)che è l’equilibrio funzionale e vitale dell’organismo)
- integrativa dell’opera del Medico.
Il corretto utilizzo della bioenergia(Prana) dipende da diversi fattori:
salute fisica e psichica,amore per la Natura,apertura verso gli altri,capacità di dirigere la bioenergia,desiderio di donare.Il Profilo professionale del pranoterapeuta deve comprendere tutti questi aspetti.
Aiutare il prossimo è,in fin dei conti,aiutare se stessi ad allargare quella conoscenza umana che,prendendo atto delle sue potenzialità e mettendole al servizio di chi ha bisogno,si avvia sulla strada che la porterà a divenire fonte di energia e coscienza sempre più sovrapersonale ed universale.
Non e’ un atto medico
E’ importante sottolineare e comprendere che la biopranoterapia non è atto medico e si differenzia da questo in quanto l’operatore non opera diagnosi, non manipola fisicamente il malato e non prescrive, né consiglia farmaci di alcun tipo.
Si inserisce comunque nella medicina, perché è rivolta al superamento della patologia in atto e all’ottenimento di una migliore salute.
Se il malato, come capita di frequente, è sottoposto a terapia medica, non vi sarà in alcun modo interferenza con essa e- anzi- la persona sarà incoraggiata a proseguire le cure prescritte. Il malato scoprirà semplicemente una migliore risposta alla terapia fino al raggiungimento auspicabile della guarigione. Ed è proprio per questo che è non solo da auspicare, ma da ricercare sistematicamente — e nel sommo ed unico interesse del paziente — dialogo e collaborazione con l’ambiente medico.
La Pranoterapia svolge anche un’ azione preventiva volta al mantenimento del benessere dell’individuo
Metodi di misurazione della Bioenergia per essere ritenuti idonei
Poiché esistono vari sistemi più o meno scientifici di rilevamento,è opportuna un serio monitoraggio dei vari metodi adottati, al fine di sceglierne uno con valenza nazionale,in modo che sia parametro di riferimento unico per tutti, senza tralasciare altri sistemi che comunque diano affidamento e credibilità documentata e documentabile.
ART.3 Comma 2
Dieci Membri designati…
Perchè solo dieci i membri previsti per formare la Commissione?
Riterrei meglio due per ogni medicina citata nell’Art. 1/1
Inoltre inserirei necessariamente anche un rappresentante del Ministero P.I-(MIUR).
Infine proporrei la rotazione dei rappresentanti delle Associazioni ogni tre anni, al fine di garantire a tutti la rappresentatività.
ART.4
Definire dettagliatamente i contenuti dei Piani di Studio, le competenze programmatiche, didattiche e metodologie spettanti agli Istituti Pubblici e alle Scuole accreditate.
Occorrerà riflettere accuratamente sull’integrazione operativa tra Istituti Pubblici (quali?) e Scuole accreditate,al fine di ottimizzare le risorse specifiche di ognuno e il patrimonio accumulato nel corso degli anni dalle singole Associazioni e scuole. In tal modo anche i programmi e le metodologie didattiche troveranno il giusto equilibrio nell’ambito delle reciproche competenze.
In pratica i due soggetti discenti (Istituti Pubblici e Scuole accreditate) dovranno avere pari dignità didattica.
Prevedere PRATICANTATO E STAGE CON TUTOR: da effettuarsi presso centri sanitari pubblici e privati convenzionati ed accreditati seguiti da un terapeuta esperto ed accreditato.La pratica con Tutor potrebbe incidere per il 30% del monte ore stabilito nel piano di studi.
Nel caso della pranoterapia il praticantato è fondamentale per acquisire sicurezza terapeutica ed imparare a rapportarsi nei confronti del paziente.
OCCORRE DEFINIRE ANCHE I PROFILI DEI DOCENTI DEI CORSI: nei compiti della Commissione non vi è riferimento a questo.
Nei criteri per riconoscere i profili di docenti e coordinatori didattici è necessario tener conto che molti docenti che operano da anni con grande impegno e dedizione, possono non avere titoli di studio adeguati.
Penso che sia opportuno prevedere un periodo di transizione, o criteri più “comprensivi”, almeno fino a che non si sia formata una classe docente qualificata e titolata secondo la legge e,soprattutto nella specifica disciplina.
ART.5 Comma 4 CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE
1) E’ importante per l’esame finale ,oltre i contenuti teorici, l’aspetto pratico ,dato che nel piano di studi dovrebbe essere previsto un monte ore di stage e praticantato con Tutor.
2) Non viene detto che tipo di titolo di Studio (Attestato/Diploma,Certificazione,ecc.) viene rilasciato al termine dell’iter scolastico che vedo meglio articolato in tre anni e quale valenza giuridica abbia.
3) Per incrementare l’indice qualitativo dei corsi e anche per uniformarsi alla recente Riforma della Scuola si potrebbero organizzare Corsi di Formazione Superiore simili nella struttura organizzativa ai Corsi dell’ IFTS (Istruzione e Formazione tecnica Superiore) previsti dalla Riforma Moratti (Legge 28 marzo 2003, n.53 , art.2/h,i,l), ma ovviamente diversi nei contenuti di apprendimento.
Vedi Note all’Art.2 della Legge 28 marzo 2003, n.53:
“Le regioni programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS, che sono realizzati con modalità
che garantiscono l’integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d’intesa tra
i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale,dell’università e della
ricerca scientifica (…).
Alla progettazione dei corsi dell’IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti
pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale Accreditati(…).
La certificazione rilasciata in esito ai corsi attesta le competenze acquisite secondo le linee guida
(…),ed è valida in ambito nazionale”.Per i percorsi IFTS certamente dovrà essere coinvolto in primis
il Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero P.I.( MIUR). I percorsi IFTS possono avere
una durata da 2 a 4 a 6 semestri con un minimo di 1200 ore fino a 2400 ore, ma anche oltre, secondo le
esigenze della didattica e della specifica formazione professionale nella medicina o pratica non convenzionale
esercitata da non medici scelta.
Quindi si potrebbe benissimo organizzare un piano di studi distribuito tra Istituti Pubblici, Scuole accreditate
, stage e praticantato secondo la pratica convenzionale in cui si vuol ottenere l’abilitazione professionale.
Ogni Medicina o pratica esercitata da non Medici può avere un percorso formativo diverso nelle modalità, data
anche la diversità di collocazione (sanitaria/terapeutica,preventiva, educazione alla salute,ecc.)
In tal modo si osserverebbe nel contempo:
1)lo “spirito” della Riforma Moratti che prevede una integrazione equilibrata tra le
risorse della Scuola nel suo complesso e delle Scuole di Formazione ed anche del mondo
dei terapeuti già in opera (stage presso studi qualificati ed accreditati);
2)l’alternanza scuola-lavoro (Art.4) con modalità di apprendimento che utilizzino
significativi periodi di esperienza pratica con tutor qualificati al di fuori dell’ambiente
scolastico.
3)una Formazione professionale qualificata ed impostata su teoria e pratica già in ambiente
di lavoro,insieme a professionisti/Tutor/Docenti qualificati.
Inoltre i percorsi IFTS adeguatamente predisposti per le medicine non convenzionali previste dall’Art.1
della Proposta Minoli daranno il necessario bagaglio culturale specifico sanitario all’allievo terapeuta
senza intimorirlo e per questo allontanarlo dalla scuola e dallo studio, specie quando l’allievo ha già
superato una certa età e ha difficoltà ad intraprendere studi che magari risultano, al primo impatto, troppo
impegnativi.
Si prospetta il rischio di perdere validissimi terapeuti, nell’ambito della pranoterapia.
Quindi, a mio avviso, occorrerebbe elaborare didatticamente una fase di transizione di qualche anno prima di giungere a “regime”,al fine di pubblicizzare al meglio le nuove professioni sanitarie e di acquisire terapeuti giovani e naturalmente predisposti a studi formativi più impegnativi.
Ovviamente sempre con percorsi triennali e/o a semestri e con un piano di Studi “più morbido” ed accessibile a tutti coloro che intendono praticare la professione. Per questo, appunto, vedo molto bene l’istituzione di Corsi di Formazione Superiore per medicine e pratiche non convenzionali esercitati da non medici, simili ai Corsi di IFTS.
Successivamente si potrà accedere all’iter formativo così come previsto dalla Legge in questione.
IPOTESI DI PIANO DI STUDI CON CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE PER MEDICINE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DA NON MEDICI
Le discipline di studio, i docenti e la pratica/stage con tutor potrebbero essere cosi’ suddivisi tra:
1.ISTITUTI PUBBLICI (UNIVERSITA’,ecc.): anatomia,patologia,clinica,biologia,psicologia,ecc..(ovviamente con programmi calibrati ed adeguati ).
2.SCUOLE E ASSOCIAZIONI ACCREDITATE : teoria e pratica della pranoterapia, circolazione energetica, approccio con il paziente,codice deontologico,ecc..
3. PRATICANTATO E STAGE CON TUTOR: da effettuarsi presso centri sanitari pubblici e privati convenzionati ed accreditati seguiti da un terapeuta esperto ed accreditato.La pratica con Tutor potrebbe incidere per il 30% del monte ore stabilito nel piano di studi.
NOTE
1.I piani di studio hanno valenza nazionale ma prevedono anche una quota riservata alla regioni per necessità di Formazione professionale di carattere locale (Art.2/l Legge 28 marzo 2003, n.53).
2.Possono accedere ai Corsi di Formazione Superiore coloro che sono in possesso di Diploma di scuola Superiore,ma anche coloro che hanno frequentato Corsi di Formazione professionale attestata e certificata con titoli e qualifiche (Art.2/h Legge 28 marzo 2003, n.53), o comunque abbiano assolto l’obbligo scolastico.
Nei casi specifici di persone di una certa età che hanno assolto comunque l’obbligo scolastico (si può prevedere un colloquio-esame di verifica del curriculum personale in possesso).
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di Formazione Professionale Superiore attesta le competenze acquisite secondo le linee guida (…),ed è valida in ambito nazionale”.(Note all’Art.2, in particolare Art. 69legge 17 maggio 1999, n. 144,comma 2 ma anche 1/3/4).
4.I docenti e i Tutor, forniti da Università ,Istituti Pubblici,e Scuole accreditate, sono coordinati a livello regionale ma seguono linee guida a carattere nazionale.
CREDITI FORMATIVI
Si possono quindi introdurre nell’Iter di studio anche i CREDITI FORMATIVI, legati e proporzionati al monte ore previsto.
180 crediti corrispondono a circa 1500 ore annuali da dividersi tra ore di lezione frontale (750) e studio personale(750). Considererei parte dello studio personale anche stages o seminari integrativi organizzati da Istituti o scuole accreditate in base all’Art.5 e scelti liberamente dallo studente, sempre nell’ambito del piano di studi.
In particolare per la pranoterapia e la sua specificità, la virtù terapeutica può prescindere dal grado di istruzione e di questo occorre tener conto.
Questo per non rinunciare ad un patrimonio umano e terapeutico di notevole valore.
Quindi occorrerà riflettere su come inserire questi casi nell’ottica della formazione Biennale/ triennale.
Come pure nei casi in cui uno si scopra terapeuta magari a trent’anni e con altra professione in corso.
Si prevedono corsi serali per chi già lavora e vuol arricchire la propria cultura professionale,ecc..?
E’ necessario inoltre considerare il passaggio da una disciplina al’altra nell’ambito di quelle previste dall’Art.2 per non Medici
Senz’altro sarà necessario impostare i piani di studi in modo da poter essere complementari e reciprocamente integrati almeno per il 25-30% delle discipline in oggetto.(Anche questo previsto nella Riforma Moratti).
4 GIUGNO 2003 FIRENZE
ALL’ 0N. FRANCESCO PAOLO LUCCHESE
VICEPRESIDENTE COMMISSIONE AFFARI SOCIALI
OSSERVAZIONI ALLA PROPOSTA DI LEGGE DELL’ ON. P.F. LUCCHESE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE MEDICINE E DELLE PRATICHE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DA NON MEDICI
OGGETTO: Osservazioni sulla proposta di Legge MnC
Stim.mo On. F.Paolo.Lucchese,
Le invio alcune osservazioni sulla Sua Proposta di Legge,con particolare riferimento agli aspetti didattico/organizzativi per le Medicine non Convenzionali esercitate da non Medici ed, in particolare, alla pranoterapia.
Senz’altro Le telefonerò per concordare l’eventuale incontro.La ringrazio ed invio cordiali saluti.
Prof. Laguzzi Gabriele
PREMESSA
La nostra Associazione A.L.A.R.O. ritiene la Proposta di Legge in oggetto, che include il riconoscimento e la regolamentazione della pranoterapia, insieme alle altre Professioni non convenzionali esercitate da non Medici, un evento importante e significativo nel quadro sanitario nazionale.
Pertanto non possiamo che condividerne i principi fondamentali ispiratori ed augurarci nel contempo che in sede parlamentare si giunga presto all’approvazione di detta Legge,che farà chiarezza in un settore dove ancora operano –purtroppo- terapeuti improvvisati, ciarlatani e veri e propri lestofanti.
I terapeuti seri e gli utenti richiedono da tempo un intervento legislativo che garantisca sia gli uni che gli altri, definendo competenze e limiti operativi, insieme alla qualità della formazione specifica professionale.
Questo in linea generale.
Nello specifico della pranoterapia occorrerà (rimanendo sempre nell’ambito della Proposta Lucchese) però definire meglio gli aspetti che riguardano:
1.L’accreditamento delle Scuole di formazione Professionale e delle Associazioni che da decenni operano con serietà e professionalità nel settore, rilasciando Attestati di Abilitazione all’esercizio dell’attività di pranoterapeuta.Inoltre vanno chiariti i loro compiti istituzionali.
2. La definizione e la collocazione “sanitaria” della pranoterapia e delle sue proprietà terapeutiche (Art.24):
l’applicazione pranica da parte del terapeuta agisce sull’ Omeostasi alterata del paziente e tende a reintegrarne l’equilibrio e quindi a ripristinare e/o a mantenere la salute. Può svolgere anche un’azione di carattere preventivo e quindi di utilità al benessere generale dell’uomo, come complesso psico-fisico.
3.La collocazione “sanitaria” del pranoterapeuta e la definizione dettagliata del suo campo di azione (art.25).
4.L’integrazione didattica ed organizzativa tra Università e Scuole di Formazione:
integrazione che dovrebbe avvenire su un piano di parità etico-professionale, ognuno nel pieno rispetto delle competenze e dell’esperienza pratica e teorica acquisita nel tempo.
5.L’Istituzione di un periodo post-Diploma di tirociniocon Tutor che al momento non sembra previsto dalla Legge.
6.Il riconoscimento e l’equiparazione degli Attestati conseguiti prima e dopo l’entrata in vigore della presente Legge (Art.28): va detto con chiarezza cosa si vuol fare altrimenti si generano dubbi,preoccupazioni ed incertezze tra terapeuti che ormai operano da decenni con impegno ed onestà professionale.
7.La divulgazione pubblica e scientifica da parte dello Stato di tutto ciò che riguarda la pranoterapia e le altre Medicine dell’Art.21, pubblicizzando nelle Scuole, nelle Università, nelle Strutture sanitarie pubbliche e private e negli altri luoghi deputati – con ogni mezzo mediatico- la possibilità di inserirsi in questo nuovo ambito professionale sanitario:
in tal modo molti giovani potranno trovare sicura occupazione sia nelle strutture pubbliche e private,sia come liberi professionisti.
La “pubblicità” sulle nuove professioni sanitarie dovrebbe essere iniziata il più presto possibile,con una campagna promossa sia dal Ministero della Salute che dal Ministero della P.I.
8. I criteri di scelta dei Docenti delle specifiche medicine non Convenzionali (è necessaria la laurea?).
9.Il ruolo integrato del Ministero della P.I.(MIUR) e di quello della Salute :uno per definire programmi e metodologie didattiche,ecc.; l’altro per definire i profili sanitari dei terapeuti e delle singole discipline,ecc..
OSSERVAZIONI SPECIFICHE SULLA PROPOSTA DI LEGGE ON. LUCCHESE
ART.23 Comma 3/h
Otto membri designati..
Perchè sei i membri previsti ?
Riterrei meglio due per ogni medicina citata nell’Art.21.Altrimenti bastano quattro,a meno che non si voglia prevedere fin da ora l’inserimento di altre discipline.
Infatti il comma 4 prevede nelle singole commissioni che i membri previsti dal comma 3/h siano nominati da ognuna delle professioni sanitarie dell’Art.21 che sono appunto quattro.
ART.24
Comma 2/d
Definire dettagliatamente i contenuti, le competenze programmatiche e didattiche spettanti all’Università e alle Scuole accreditate
Occorrerà riflettere accuratamente sull’integrazione operativa tra Università e Scuole accreditate,al fine di ottimizzare le risorse specifiche di ognuno e il patrimonio accumulato nel corso degli anni dalle singole Associazioni e scuole. In tal modo anche i programmi e le metodologie didattiche troveranno il giusto equilibrio nell’ambito delle reciproche competenze.
In pratica i due soggetti discenti (Università e Scuole accreditate) dovranno avere pari dignità didattica.
Prevedere PRATICANTATO E STAGE CON TUTOR: da effettuarsi presso centri sanitari pubblici e privati convenzionati ed accreditati seguiti da un terapeuta esperto ed accreditato.La pratica con Tutor potrebbe incidere per il 30% del monte ore stabilito nel piano di studi.
NEL CASO DELLA PRANOTERAPIA IL PRATICANTATO E’ FONDAMENTALE PER ACQUISIRE SICUREZZA TERAPEUTICA ED IMPARARE A RAPPORTARSI NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE.
Comma 2/e
Nei criteri per riconoscere i profili di docenti e coordinatori didattici occorre tener conto che molti docenti che operano da anni con grande impegno e dedizione, possono non avere titoli di studio adeguati. Oppure essere laureati ma non in discipline sanitarie.
Possono insegnare docenti non laureati ad allievi che devono conseguire un Diploma di Laurea?
E’ un problema che va risolto e definito.
Penso che sia opportuno prevedere un periodo di transizione ,o criteri più “comprensivi”, almeno fino a che non si sia formata una classe docente qualificata e titolata secondo la legge e,soprattutto nella specifica disciplina.
Non basta essere laureati in discipline sanitarie per essere docenti di pranoterapia (o delle altre discipline previste dall’Art.21) se non si è mai praticata od insegnata.
Comma 3/a
Discussione tesi di laurea finale con prove teoriche e pratiche
E’ importante per l’esame finale anche l’aspetto pratico ,dato che nel piano di studi dovrebbe essere previsto un monte ore di stage e praticantato con Tutor.
Comma 3/b Dettagliare meglio il discorso dei crediti formativi
180 crediti corrispondono a circa 1500 ore annuali da dividersi tra ore di lezione frontale (750) e studio personale(750). Considererei parte dello studio personale anche stages o seminari integrativi organizzati da Istituti o scuole accreditate in base all’Art.2 e scelti liberamente dallo studente, sempre nell’ambito del piano di studi.
Comma 3/c
Quale sarà il ruolo delle Scuole accreditate e come sarà raccordata la loro attività didattica con quella dell’Università?
Vedi osservazioni al Comma 2/d
Inoltre inizialmente solo in alcune università si potrà accedere ai corsi o sarà, da subito, possibile su tutto il territorio nazionale?
Inizialmente potrebbero costituirsi pochi centri di formazione, al Nord,al centro,al Sud, con funzione”pilota” almeno per il primo triennio.La loro esperienza servirà a migliorare, se necessario i successivi Corsi.
Comma 3/e
Perché solo il diploma di scuola media superiore?
Occorre prevedere, almeno inizialmente, anche il solo assolvimento dell’obbligo scolastico e di formazione, fatto salvo il compimento del 18° anno di età.
Infatti, come contempla la Legge 28 marzo 2003, n.53 , art.2/h,i,l della Riforma Moratti, previa frequenza di un corso annuale,dopo i corsi professionali, si può anche accedere all’università.
In questi casi si possono organizzare corsi propedeutici pre-universitari.,organizzati secondo il Regolamento per le Università (art.6 comma 1) che prevede un’adeguata e mirata preparazione iniziale, prima di intraprendere il ciclo triennale.
In particolare per la pranoterapia e la sua specificità, la virtù terapeutica può prescindere dal grado di istruzione e di questo occorre tener conto.
Questo per non rinunciare ad un patrimonio umano e terapeutico di notevole valore.
Quindi occorrerà riflettere su come inserire questi casi nell’ottica della formazione triennale.
Come pure nei casi in cui uno si scopra terapeuta magari a trent’anni e con altra professione in corso.
Si prevedono corsi serali per chi già lavora e vuol arricchire la propria cultura professionale,ecc..?
E’ necessario inoltre considerare il passaggio da una disciplina all’altra nell’ambito di quelle previste dall’Art.21 per non Medici
Senz’altro sarà necessario impostare i piani di studi in modo da poter essere complementari e reciprocamente integrati almeno per il 25-30% delle discipline in oggetto.(Anche questo previsto nella Riforma Moratti).
ART.25 (Profili e Competenze)
Comma 2
Il decreto del Ministro viene visto come un atto dovuto meramente applicativo dei deliberati della Commissione?
E’ possibile conciliare la formulazione del comma 2 da una lato con l’art. 1 della legge 29/2/99 n° 42 in G.U. n° 50 del 2/3/99 e dall’altro con altre disposizioni della proposta?
L’art 24.2 a/e della proposta attribuisce infatti alla Commissione per la formazione la definizione dei profili e la determinazione dei programmi e dei corsi di laurea, compiti che l’art. 1 della legge 42/99 attribuisce invece al Ministro della Salute (di concerto con il Ministro dell’Università) il quale secondo l’art. 25/2 della proposta deve sentire il parere vincolante della Commissione su materie che il citato art. 24 aveva già attribuito a quest’ultima.
Ricordo inoltre con il D.L. 229/99 tale competenza del Ministero della Salute è stata estesa alle figure professionali dell’area socio sanitaria ad elevata integrazione sanitaria (art. 3 octies n.4/5 D.L. 229/99)
ART.26 (operatori di pranoterapia)
Comma 3
La Commissione(…).previo monitoraggio dei sistemi esistenti di rilevamento dei flussi di bioenergia(…)
Poiché esistono vari sistemi più o meno scientifici di rilevamento,è opportuna un serio monitoraggio dei vari metodi adottati,al fine di sceglierne uno con valenza nazionale,in modo che sia parametro di riferimento unico per tutti, senza tralasciare altri sistemi che comunque diano affidamento e credibilità documentata e documentabile.
ART.28
Vanno specificati meglio i criteri con cui tutti coloro che hanno acquisito Attestati dalle varie Scuole di Formazione –prima dell’entrata in vigore della Legge- potranno entrare in possesso del Diploma di laurea.
Tutti coloro che hanno acquisito gli Attestati o solo i terapeuti praticanti e i docenti delle Scuole di formazione?
UNA RIFLESSIONE Ed UNA PROPOSTA ALTERNATIVA AI CORSI UNIVERSITARI
Nel contempo a –mio avviso- sarebbe utile un’ulteriore riflessione riguardo il percorso formativo proposto.
E’ vero che dal punto giuridico l’acquisizione di un Diploma di Laurea necessita di un iter formativo come previsto dalla Legge in questione, ma è anche vero che questo iter può risultare eccessivo didatticamente nel caso specifico della pranoterapia ( ma anche per altre pratiche contemplate dall’Art.21) che è ”medicina naturale per eccellenza” e dove la qualità terapeutica dell’operatore prescinde dal titolo di studio in possesso e quindi dalla sua istruzione sanitaria.
Con questo non si vuol dire che non serve una Scuola di formazione. Anzi!
Ma potrebbe essere valida e ricca di contenuti – almeno inizialmente- anche senza il percorso universitario.
Il vero problema per la pranoterapia è proprio conciliare questi due aspetti:
la naturalità intrinseca umana individuale di questa terapia e le necessità giuridiche del riconoscimento e del titolo di studio finale abilitante (Diploma).
Questo, ripeto, data la peculiarità della pranoterapia.
Si potrebbero quindi organizzare Corsi di Formazione Superiore simili nella struttura organizzativa ai Corsi dell’ IFTS (Istruzione e Formazione tecnica Superiore) previsti dalla Riforma Moratti (Legge 28 marzo 2003, n.53 , art.2/h,i,l), ma ovviamente diversi nei contenuti di apprendimento.
Vedi Note all’Art.2 della Legge 28 marzo 2003, n.53:
“Le regioni programmano l’istituzione dei corsi dell’IFTS, che sono realizzati con
modalità che garantiscono l’integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida
definite d’intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale,
dell’università e della ricerca scientifica (…).
Alla progettazione dei corsi dell’IFTS concorrono università, scuole medie superiori,
enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale Accreditati(…).
La certificazione rilasciata in esito ai corsi attesta le competenze acquisite secondo le linee
guida (…),ed è valida in ambito nazionale”
Per i percorsi IFTS certamente dovrà essere coinvolto in primis il Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero P.I.( MIUR)
I percorsi IFTS possono avere una durata da 2 a 4 a 6 semestri con un minimo di 1200 ore fino a 2400 ore,
ma anche oltre, secondo le esigenze della didattica e della specifica formazione professionale nella medicina o
pratica non convenzionale esercitata da non medici scelta.
Quindi si potrebbe benissimo organizzare un piano di studi distribuito tra Università, Scuole accreditate,
stage e praticantato secondo la pratica convenzionale in cui si vuol ottenere l’abilitazione professionale.
Ogni Medicina o pratica esercitata da non Medici può avere un percorso formativo diverso nelle modalità,
data anche la diversità di collocazione (sanitaria,sociale,ecc.)
In tal modo si osserverebbe nel contempo:
1)lo “spirito” della Riforma Moratti che prevede una integrazione equilibrata tra le risorse della Scuola,
delle Università, delle Scuole di Formazione ed anche del mondo dei terapeuti già in opera (stage presso studi
qualificati ed accreditati);
2)l’alternanza scuola-lavoro (Art.4) con modalità di apprendimento che utilizzino significativi periodi di esperienza
pratica con tutor qualificati al di fuori dell’ambiente scolastico.
3)una Formazione professionale qualificata ed impostata su teoria e pratica già in ambiente di lavoro,insieme a
professionisti/Tutor/Docenti qualificati.
Inoltre i percorsi IFTS adeguatamente predisposti per le medicine e le pratiche non convenzionali previste dall’Art.21
della Proposta Lucchese daranno il necessario bagaglio culturale specifico sanitario all’allievo terapeuta senza
intimorirlo con la “prospettiva” universitaria e per questo allontanarlo dalla scuola e dallo studio, specie quando
l’allievo ha già superato una certa età e ha difficoltà ad intraprendere studi che magari risultano, al primo impatto,
troppo impegnativi.
Si prospetta il rischio di perdere validissimi terapeuti.,nell’ambito della pranoterapia.
Quindi, a mio avviso, occorrerebbe elaborare didatticamente una fase di transizione di qualche anno prima di giungere ai Corsi universitari veri e propri,al fine di pubblicizzare al meglio le nuove professioni sanitarie e di acquisire terapeuti giovani e naturalmente predisposti a studi più impegnativi universitari.
Ovviamente sempre con percorsi triennali e/o a semestri e con un piano di Studi “più morbido” ed accessibile a tutti coloro che intendono praticare la professione. Per questo, appunto, vedo molto bene l’istituzione di Corsi di Formazione Superiore per medicine e pratiche non convenzionali esercitati da non medici, simili ai Corsi di IFTS.
Successivamente si potrà accedere all’iter formativo così come previsto dalla Legge in questione.
IPOTESI DI PIANO DI STUDI CON CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE PER MEDICINE NON CONVENZIONALI ESERCITATE DA NON MEDICI
Le discipline di studio, i docenti e la pratica/stage con tutor potrebbero essere cosi’ suddivisi tra:
1.UNIVERSITA’: anatomia,patologia,clinica,biologia,psicologia,ecc..(ovviamente con programmi calibrati ed adeguati ).
2.SCUOLE E ASSOCIAZIONI ACCREDITATE : teoria e pratica della pranoterapia, circolazione energetica, approccio con il paziente,codice deontologico,ecc..
3. PRATICANTATO E STAGE CON TUTOR: da effettuarsi presso centri sanitari pubblici e privati convenzionati ed accreditati seguiti da un terapeuta esperto ed accreditato.La pratica con Tutor potrebbe incidere per il 30% del monte ore stabilito nel piano di studi.
NOTE
1.I piani di studio hanno valenza nazionale ma prevedono anche una quota riservata alla regioni per necessità di Formazione professionale di carattere locale (Art.2/l Legge 28 marzo 2003, n.53).
2.Possono accedere ai Corsi di Formazione Superiore coloro che sono in possesso di Diploma di scuola Superiore,ma anche coloro che hanno frequentato Corsi di Formazione professionale attestata e certificata con titoli e qualifiche (Art.2/h Legge 28 marzo 2003, n.53).
Nei casi specifici di persone di una certa età che hanno assolto comunque l’obbligo scolastico (si può prevedere un colloquio-esame di verifica del curriculum personale in possesso).
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di Formazione Professionale Superiore attesta le competenze acquisite secondo le linee guida (…),ed è valida in ambito nazionale”.(Note all’Art.2, in particolare Art. 69legge 17 maggio 1999, n. 144,comma 2 ma anche 1/3/4).
4.I docenti e i Tutor, forniti da Università e Scuole accreditate, sono coordinati a livello regionale ma seguono linee guida a carattere nazionale.
11 FEBBRAIO 2003, ROMA
AUDIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE A.L.A.R.O. PRESSO IL COMITATO RISTRETTO PER LE MEDICINE NON CONVENZIONALI DELLA DODICESIMA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA.
COMITATO RISTRETTO Medicine non convenzionali (seguito esame C. 137 Battaglia, C. 276 Massidda, C. 568 Petrella, C. 640 Lucchese, C. 1054 Pecoraro Scanio, C. 1055 Pecoraro Scanio, C. 1096 Labate, C. 1103 Giacco, C. 1131 Zacchera, C. 1432 Mazzocchi, C. 1623 Stucchi, C. 1788 Valpiana, C. 2115 Minoli Rota, C. 2236 Bondi, C. 2768 Grandi, C. 2824 Massidda, C. 3057 Zanella – Rel. Lucchese) Audizione informale di rappresentanti \dell’Accademia Internazionale per la Ricerca Specialista Anatomo Funzionale (AIRSAF), della Federazione Nazionale Omeopati, dell’Accademia Europea Medicina Osteopatica (AEMO), della Scuola superiore di omeopatia, del Collegio Italiano dei Terapisti Shiatsu (CITeS), dell’Associazione Professionale Italiana Shiatsu (APIS) e dell’Associazione e scuola “Alaro” di biopranoterapia.
10 DICEMBRE 2002 , ROMA
CONTRIBUTO PER LA REGOLAMENTAZIONE PROFESSIONALE DELLA BIOPRANOTERAPIA
CAMERA DEI DEPUTATI
CONVEGNO SULLE MEDICINE NON CONVENZIONALI
A cura del Comitato Ristretto delle MncSala Conferenze di Palazzo Marini-Via del Pozzetto,158
CAP. I – PREMESSA
L’Associazione di Biopranoterapia e Naturopatia A.L.A.R.O. (fondata a Firenze nel 1993 dal Dott.Luigi Lapi, medico psichiatra e pranoterapeuta) é stata inserita nel 1996 nella banca dati del CNEL come associazione rappresentativa delle professioni non regolamentate, per il riconoscimento della Professione da parte delle Istituzioni Pubbliche.
In tale veste organizza CORSI di FORMAZIONE PROFESSIONALE- che vengono tenuti da docenti specializzati-al termine dei quali viene rilasciato il relativo Attestato di Abilitazione Professionale di Biopranoterapeuta .L’Associazione A.L.A.R.O. vuole riunire in sè ed essere stimolo culturale di conoscenza, approfondimento e ricerca di tutte quelle discipline che affrontano la malattia dal punto di vista fisico-energetico (e non chimico-farmaceutico tipico della medicina convenzionale).
In altre parole, temi e discipline che fanno parte dell’insegnamento riguardano antiche ed efficaci medicine tradizionali (come la biopranoterapia) insieme a quelle più recenti acquisizioni inquadrabili nella cosiddetta medicina quantistica, con cenni anche di psicologia quantistica.
Il CHIRTEST e la biopranoterapia scientifica
L’Associazione possiede un sistema computerizzato detto CHIRTEST (frutto di anni di studio del suo fondatore, il dott.Luigi Lapi), con il quale vengono misurati i due tipi di energia, la termica e l’elettromagnetica:
mediante questo sistema detto chirtest (da chiro=mani),viene rilevata la
bio-energia del terapeuta e,cosa ben piu’ importante, quanta bio-energia viene trasferita al paziente.
Infatti ,come è ormai noto ,l’azione curativa si esplica in due modi: mediante il calore (emissione di fotoni) e,principalmente,con l’emissione di onde elettromagnetiche a bassa frequenza che,guidate dal cervello, si trasmettono alle mani del bioterapeuta e da queste al paziente.
Delle onde elettromagnetiche a bassa frequenza viene esplorato,in particolare,il
campo delle onde delta,theta, alfa e beta,ritenute le più efficaci per questo metodo di cura.Scopo fondamentale dell’Associazione è poi quello di promuovere e diffondere questa medicina integrativa unitamente alla ricerca scientifica.
Il Codice Deontologico
Secondo le regole dell’Associazione,la persona che ritiene di possedere capacita’(virtu’) terapeutiche e desidera frequentare i Corsi ,deve sottoporsi al CHIRTEST(che è prova attitudinale) e dovrà sottoscrivere un codice deontologico che garantisce della serietà dell’Associazione e dei suoi Soci nei confronti dei pazienti.
Ad esempio esiste –per il biopranoterapeuta-il preciso divieto statutario di fregiarsi di capacità paranormali,di operare nel magico e nell’occulto(Art.6).
Infine si sottolinea –tra il resto- che l’attività del terapeuta deve essere integrativa dell’opera del Medico:il terapeuta non potrà mai contrastare l’opera del Medico,né le sue cure e prescrizioni (Art.9).
Definizione della biopranoterapia
Alla luce di una visione scientifica –così come è stata quella vissuta e sperimentata dal Dott.Luigi Lapi e dalla sua Scuola-la BIOPRANOTERAPIA è quindi medicina naturale per eccellenza essendo:-non lesiva
-non invasiva
-utile per “ristabilire l’omeostasi”(ad reparandam omeostasim)che è l’equilibrio funzionale e vitale dell’organismo)
-integrativa dell’opera del Medico.
Il suo corretto utilizzo dipende da diversi fattori:
salute fisica e psichica,amore per la Natura,apertura verso gli altri,capacità di dirigere la bioenergia,desiderio di donare.Aiutare il prossimo è,in fin dei conti,aiutare se stessi ad allargare quella conoscenza umana che,prendendo atto delle sue potenzialità e mettendole al servizio di chi ha bisogno,si avvia sulla strada che la porterà a divenire fonte di energia e coscienza sempre piu’ sovrapersonale ed universale.Non e’ un atto medico
E’ importante sottolineare e comprendere che la biopranoterapia non è atto medico e si differenzia da questo in quanto l’operatore non opera diagnosi, non manipola fisicamente il malato e non prescrive, né consiglia farmaci di alcun tipo.
Si inserisce comunque nella medicina, perché è rivolta al superamento della patologia in atto e all’ottenimento di una migliore salute.
Se il malato, come capita di frequente, è sottoposto a terapia medica, non vi sarà in alcun modo interferenza con essa e- anzi- la persona sarà incoraggiata a proseguire le cure prescritte. Il malato scoprirà semplicemente una migliore risposta alla terapia fino al raggiungimento auspicabile della guarigione. Ed è proprio per questo che è non solo da auspicare, ma da ricercare sistematicamente — e nel sommo ed unico interesse del paziente — dialogo e collaborazione con l’ambiente medico.Necessità di una formazione personale e professionale
Per tutti i motivi su esposti risulta evidente come si renda necessaria una accurata ed approfondita formazione personale e professionale che –vera maieutica-sappia estrarre ,far crescere e maturare le virtù terapeutiche degli allievi:alla crescita teorica e pratico-operativa deve necessariamente associarsi la crescita morale ed etica del terapeuta.
Questo è lo scopo primario che la nostra Associazione si prefigge fin dalla sua nascita.
Il contributo dell’Associazione A.L.A.R.O.
Ed è proprio in base all’esperienza professionale ed umana che si è accumulata in molti anni di lavoro e di insegnamento formativo ,che vogliamo portare questo nostro contributo per la regolamentazione professionale della Biopranoterapia,con la speranza che finalmente,dopo molti anni di attesa, la Biopranoterapia ed i suoi Terapeuti possano avere il giusto e doveroso riconoscimento dalle Istituzioni dello Stato italiano.
CAP.II PROGETTO OPERATIVO
Ai fini di un regolamentazione organica e ricca di contenuti etici, tecnici e professionali,riguardante tutto il settore della Biopranoterapia,riteniamo indispensabile -come primo passo fondamentale da effettuarsi – l’istituzione di una COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA NAZIONALE.
Questa Commissione –istituita presso il Ministero della salute – durerà in carica da 3 a 5 anni ed entro tre mesi dal suo insediamento dovra’ espletare tutte le competenze ad essa attribuite
Fanno parte della Commissione:
-due esperti di biopranoterapia e due rappresentanti le Associazioni
-un medico (meglio se anche pranoterapeuta)
-un biologo/fisiologo(meglio se anche pranoterapeuta)
-un rappresentante del Ministero della Salute
-un rappresentante del Ministero Lavoro e politiche sociali
-un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione
-un rappresentante degli utenti /consumatori
Competenze della Commissione sono:
A) La definizione della Biopranoterapia e del Biopranoterapeuta: specificità,prassi e limiti terapeutici .
B) La definizione delle metodologie didattiche ,degli strumenti ,dei contenuti e dei soggetti atti alla FORMAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE DEL TERAPEUTA.
C) La definizione e scelta del metodo per l’attestazione della predisposizione e delle abilità (o virtù) terapeutiche di chi intende frequentare i Corsi professionali : l’Associazione A.L.A.R.O utilizza il chirtes. ideato e realizzato dal Dott.Luigi Lapi (vedi Allegato);Un altro attuale ed efficace metodo di attestazione è la teletermografia (Dott.G.Ciannella).
In ogni caso il metodo di attestazione scelto – per uniformita’ di parametri di riferimento – dovrà essere adottato su tutto il territorio nazionale.
D) La definizione dei requisiti per l’iscrizione ai Corsi professionali:
-possesso di un diploma della scuola dell’obbligo
-possesso dell’attestato delle abilita’(virtù) terapeutiche verificate e certificate con il metodo scelto dalla Commissione; metodo da adottarsi a livello nazionale.
-verifica delle abilita’ terapeutiche :1) previo tirocinio precedente l’ammissione ai Corsi; previo monitoraggio della precedente attivita’ svolta e dei relativi risultati.
E) La definizione dei requisiti delle Associazioni professionali :
Statuto,Codice deontologico,durata e Programmi dei Corsi di formazione professionale conformi alla legislazione,ecc..
F) La definizione della consistenza dei programmi di studio dei Corsi di formazione professionale aventi uniformità a carattere nazionale :
1)durata (2/3 anni per non meno di 400 ore all’anno)
2)Discipline previste fondamentali :
-teoria e pratica biopranoterapeutica
-anatomia ,fisiologia,,patologia generale e anche metodologia clinica
-medicina e psicologia quantistica
-tecniche di ricarica energetica
-tecniche avanzate di biopranoterpia
-fitoterapia spagirica
-riflessologia plantare,3) Discipline previste complementari (ma obbligatorie):
-psicologia energetica
-elementi base di alimentazione,cromoterapia,shiatzu,omeopatia,sonoterapia
-psicologia e prassi della professione,
-profilo professionale,legislazione e Codice deontologico,
-ecc..
N.B.
I programmi elaborati dalla Commissione dovranno essere mirati alla formazione e alla maturazione teorica e pratico-operativa dell’Allievo terapeuta insieme, però, anche alla sua formazione e maturazione morale ed etica .
G) La definizione dei requisiti del corpo docente: OBBLIGATORIETA’ della presenza di almeno un docente e consulente medico.
H) La definizione della modalità e dei contenuti degli esami finali di Abilitazione professionale e istituzione del DIPLOMA ( attualmente Attestato finale).
I) La definizione del periodo di TIROCINIO post-Diploma da effettuarsi con controllo e supervisione di un Tutor (Istruttore Biopranoterapeuta) di provata esperienza.
L) La stesura di un CODICE DEONTOLOGICO a carattere nazionale che metta in risalto-tra il resto – come la biopranoterapia NON SIA UN ATTO MEDICO (non è possibile fare diagnosi),
bensi’ medicina naturale integrativa –non lesiva e non invasiva-per eccellenza.
Pertanto si prevede una fattiva collaborazione tra medico curante e Biopranoterapeuta ( vedi codice deontologico Ass.ALARO).
M) L’ istituzione DI UN REGISTRO NAZIONALE/REGIONALE dei biopranoterapeuti ( albo professionale).
N) La definizione delle SANZIONI per Associazioni o singoli operatori che non si attengano alla prevista regolamentazione del settore –compreso il Codice Deontologico- e conseguente cancellazione dal registro(albo).
O) L’Istituzione di un COLLEGIO DI CONTROLLO E GARANZIA per applicare le sanzioni previste nei confronti di chi (Associazioni o singoli) disattenda la prevista regolamentazione ed il codice deontologico nazionale.P) La costituzione di un COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE/REGIONALE (formato da Biopranoterapeuti,Medici,Scienziati) incaricato di sviluppare la ricerca nel settore della Biopranoterapia e delle Bioenergie e di relazionare i risultati delle ricerche al Ministero competente.Q) La promozione di eventi culturali e mediatici –a livello regionale, nazionale ed internazionale-per approfondire e diffondere le conoscenze riguardanti la Biopranoterapia, in modo da offrirne,ai cittadini utenti,una informazione adeguata e rispondente ai veri contenuti terapeutici che tale medicina non convenzionale possiede.
Bisogna cioe’ spiegare bene a tutti : che cosa è,cosa fa, chi la fa ,chi è il Biopranoterapeuta .
N.B
Questo anche per un tutela ottimale sia della professionalità delle Associazioni e dei Terapeuti,sia del diritto- da parte dei cittadini/pazienti – di avere le piu’ ampie garanzie sulla qualita’ ed affidabilita’ del servizio ricevuto.
L’aspetto puramente normativo della Legge che regolamenterà la Biopranoterapia ,non puo’ infatti assolutamente prescindere dagli aspetti sociali,culturali,morali,etici e di costume che tale medicina implica,sia nella teoria come nella prassi.Facendo chiarezza sulla materia ed –insieme-opera di divulgazione culturale si potranno eliminare dalla scena tutti i disonesti,i truffatori,i guaritori improvvisati e i profittatori della credulita’ popolare.
CAP. III ASPETTI FISCALI E GIURIDICI
Una normativa ad hoc potrà regolamentare l’aspetto fiscale,le tariffe e tutti quegli aspetti giuridici e normativi che dovranno delineare il profilo professionale del biopranoterapeuta:
durata del tirocinio, età pensionabile, caratteristiche del luogo di lavoro, responsabilita’ verso terzi, rapporti con la strutture sanitarie nazionali,ecc..
Il Terapeuta è tenuto all’osservanza di tutte le Leggi del Codice Civile e Penale,
Le Associazioni sono tenute a denunciare il comportamento scorretto dei loro Associati.
OSSERVAZIONI FINALI
Nel caso poi che l’iter parlamentare per l’approvazione della regolamentazione per la biopranoterapia trovasse freni ed ostacoli da parte di lobbies “trasversali” agli schieramenti e contrarie ad una seria ed efficace normativa in merito, sarebbe comunque opportuno istituire un GRUPPO DI LAVORO (o Comitato Scientifico) formato da Biopranoterapeuti e Medici per un periodo di almeno sei mesi/un anno.
Scopo di tale gruppo di lavoro sarebbe quello di testare-con serietà e metodo- gli esiti delle terapie applicate dai biopranoterapeuti sotto controllo medico: verificando cioè ,in diversificate patologie, il “prima e dopo la cura”.
Ciò porterebbe un indubbio contributo alla ricerca medica e scientifica,alla emancipazione della Biopranoterapia e all’immagine complessiva dei Biopranoterpeuti.