STATUTO ALARO

STATUTO


STATUTO 1997

Registrato a Padova in Atti Privati  presso l’Ufficio del Registro il 2/5/1997 N° 06110 serie3

STATUTO 1998

Variazioni allo Statuto registrate a Padova in atti privati presso
l’Ufficio del Registro  il 07/07/1998-N° 11126 serie 8

 STATUTO 2017

Variazioni allo Statuto registrate a Firenze nel Maggio 2017

STATUTO 2021

Variazioni allo Statuto registrate a Firenze nel marzo 2021


STATUTO

A.L.A.R.O. Archiymnasium Luigi Lapi ad Reparandam Omeostasim APS


STATUTO associativo

A.L.A.R.O. Archiymnasium Luigi Lapi ad Reparandam Omeostasim

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

A.L.A.R.O. Archiymnasium Luigi Lapi ad Reparandam Omeostasim A.P.S., da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Firenze (FI) Via Leonardo da Vinci n. 6 e con durata illimitata.

Ai sensi dell’Art. 12 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di A.P.S. come ente del Terzo Settore che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi verrà inserita, al momento dell’iscrizione nel R.U.N.T.S., nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

La sede sociale può essere cambiata senza modificare il presente statuto.

L’associazione potrà istituire altre sedi operative e può operare sull’intero territorio nazionale.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

2.1 L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Scopo dell’associazione è in particolare di promuovere la ricerca, lo studio, la formazione e l’informazione sulla Pranopratica, sulla BioPranoterapia e sulle Discipline volte al ripristino dell’omeostasi energetica.

Si prefigge inoltre di riunire in un unico ambito tutte quelle discipline che stimolino la ricerca e la sperimentazione nei vari campi delle pratiche olistiche e del benessere globale al fine di ottenere un miglioramento sempre crescente della qualità delle proprie condizioni fisiche, mentali, emotive e spirituali, d’integrazione ed evoluzione personale e sociale, di rispetto e tutela dell’ambiente e della sua ecologia.

A tal fine organizzerà incontri, servizi, attività culturali e di ricerca etica, interiore e spirituale atti a promuovere contatti e relazioni interpersonali tra gli associati, con altre associazioni e con qualsiasi altro soggetto che ne persegua gli stessi fini.

 

2.2 Tra le attività di interesse generale previste dall’art. 5 del D.lgs. 117/2017 l’associazione si propone di svolgere ed inquadrarsi in questi settori (le lettere sono riferite alla classificazione nella norma citata):

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’Art. 5 del Codice del Terzo Settore.

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

In particolare l’Associazione intende perseguire i seguenti intenti attraverso la messa in atto delle seguenti attività:

L’Associazione intende operare nei settori delle discipline del benessere e bio-naturali così come previsto dalle Leggi Nazionali vigenti.

Rientrano negli scopi dell’associazione:

  • La promozione, diffusione, pratica, studio e insegnamento delle discipline del benessere e bio-naturali, delle pratiche e delle tecniche, naturali, energetiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, della sua consapevolezza e del suo equilibrio.

  • Organizzare percorsi formativi triennali atti a svolgere attività come Operatore di Pranopratica e biopranoterapia e di eventuali altre Discipline bioenergetiche. Organizzare attività e percorsi formativi di aggiornamento e di integrazione al Triennio di Formazione.

  • L’organizzazione e l’attuazione di attività come corsi, centri e scuole, stages, seminari, convegni, proiezioni e conferenze, attività ricreative, correlate allo scopo sociale. L’associazione può svolgere attività anche a non soci nell’ambito di corsi, stages, seminari amatoriali e professionali, convegni, manifestazioni promozionali, gestiti dall’associazione in collaborazione e/o finanziati da enti pubblici e/o privati, scuole, associazioni o enti di formazione professionale nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario.

  • L’acquisizione o gestione o locazione di strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline sopra indicate

  • esercitare il coordinamento e l’assistenza dei singoli associati che svolgono attività di operatore: a tal fine l’Associazione può dotarsi , nel rispetto delle vigenti leggi, di un Elenco degli Operatori ALARO; e dare un Codice Deontologico ed un Regolamento interno a cui tutti gli associati dovranno attenersi.

  • Individuare e selezionare persone dotate di specifiche attitudini e risorse bioenergetiche, accertando le loro effettive capacità, studiando con criteri pragmatici e pratici, avvalendosi di idonee apparecchiature, ed in particolare il Chirtest, le caratteristiche e le potenzialità delle stesse.

  • Operare con propria struttura organizzativa e con la prestazione personale volontaria degli associati, per il perseguimento dello scopo sociale con finalità anche di carattere sociale, civile e culturale in conformità alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti.

  • L’associazione intende provvedere all’assistenza continua dei propri associati, allievi e non, sia attraverso l’impiego di istruttori, tecnici e personale qualificato a disposizione per la pratica delle discipline e assistenza varia, sia attraverso la possibilità di far acquisire al socio abbigliamento, altri beni e attrezzature per la pratica delle discipline.

  • La divulgazione di quanto sopra anche attraverso la produzione o l’acquisto e la vendita di stampati, libri, dvd e cd, siti e portali internet, ogni forma di “comunicazione e mass-media”.

  • valorizzare le ricerche e le esperienze del Dott L.Luigi e di altre personalità scientifiche inerenti le proprietà della bioenergia.

 

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo di amministrazione.

In via esemplificativa e non esaustiva, si elencano talune delle suddette attività:

la promozione di raccolte pubbliche di fondi a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

aprire un sito internet con possibilità di scambi e vendite di materiale per l’esercizio delle attività (ad esempio libri e materiale didattico, abbigliamento) e per la promozione e divulgazione delle discipline del benessere e bio-naturali anche attraverso corsi di approfondimento e formazione online;

promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all’estero, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza delle discipline del benessere e bio-naturali;

svolgere manifestazioni, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema le disciplina sopra indicate.

2.3 Per poter promuovere e realizzare quanto sopra esposto sia presso la propria sede che altrove, l’Associazione potrà:

  1. organizzare eventi e manifestazioni d’ogni genere attinenti alle proprie finalità (congressi, conferenze, forum, seminari, corsi, mostre, feste, concerti, cene, gite sociali, ecc.);

  2. offrire servizi gratuiti e a pagamento atti a raggiungere il benessere fisico, psichico, emotivo e spirituale (yoga, pilates, attività corporee, lavoro corporeo, naturopatia, danza, attività artistiche, musica, lavori energetici e di meditazione, ricerca etnica, attività culturali, scientifiche e socio-educative, informazione su strategie e percorsi rivolti al benessere e alla qualità di vita);

  3. offrire attività di formazione attraverso corsi gratuiti e a pagamento, seminari d’aggiornamento e perfezionamento teorici/pratici in varie pratiche e tecniche; olistiche ivi comprese attività sportive non agonistiche e motorie di vario genere

  4. organizzare percorsi creativi e d’impegno sociale con bambini, adolescenti, adulti e anziani anche presso strutture pubbliche e private;

  5. fornire servizi di consulenza e orientamento per singoli, famiglie e gruppi (anche tramite la creazione di consultori e punti d’ascolto);

  6. Organizzare e gestire mense, cucine, ristoranti, ostelli, palestre, alberghi ed altri luoghi atti all’accoglimento ed alla ristorazione dei soci e delle persone che frequenteranno l’Associazione;

  7. Patrocinare le manifestazioni che in Italia ed all’estero, possano favorire il prestigio e la conoscenza dell’associazione;

  8. editare in proprio o tramite terzi libri, riviste, audiovisivi e altro materiale divulgativo sia in forma cartacea sia in forma elettronica e attraverso siti internet,

  9. organizzare percorsi formativi o divulgativi online.

ed esercitare qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività presentate sono finalizzate al raggiungimento del benessere globale della persona e sono orientate all’impegno sociale. Sono atte a praticare e favorire ogni tipo di tecnica per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente statuto. In particolare può anche essere favorita l’attività medico-terapeutica, psico-terapeutica, corporea e spirituale, atta a favorire il benessere globale del corpo, della mente e dello spirito, nella visione olistica, nel rispetto delle norme sulle professioni e delle attività riservate esclusivamente e unicamente a professionisti autorizzati secondo le norme civilistiche, in particolare l’art. 2229 e seguenti, e dai relativi codici deontologici di riferimento.

Tali attività non costituiscono una terapia né un sostituto alla pratica medica o di psicoterapia ove essa sia richiesta, desiderata o auspicabile.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione gli OPERATORI di Biopranoterapia e pranopratica e tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che siano persone fisiche o enti del Terzo settore in ogni caso senza scopo di lucro che condividono lo spirito e gli ideali, le finalità espresse dal presente Statuto e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L’Associazione prevede due “categorie” di associati:

  • SOCI FONDATORI. Sono i soci – tra cui alcuni di coloro che nel 1993 hanno fondato a Firenze l’Archigymnasium Ad Reparandam Omeostasim e successivamente, nel 1997, hanno costituito l’Associazione A.L.A.R.O. (Archigymnasium Luigi Lapi ad Reparandam Omeostasim) – che hanno sottoscritto l’atto costitutivo

  • SOCI ORDINARI

I Soci Operatori che ne fanno richiesta, saranno registrati nell’apposito “Elenco degli Operatori ALARO”. L’organizzazione e la regolamentazione di suddetto Elenco viene chiarita nel regolamento dell’Associazione.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

  • il consenso ai fini della Privacy per detenere i dati del socio in conformità delle leggi vigenti.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • esaminare i libri sociali;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • frequentare i locali dell’associazione;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate (previa autorizzazione del Consiglio Direttivo);

  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Organo di amministrazione con voto anche segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’esclusione invece sarà automatica per morosità, entro 90 gg dall’inizio dell’esercizio sociale se non avviene il pagamento della quota associativa il socio perderà automaticamente la sua qualifica.

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;

  • l’Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

  • il Presidente;

  • l’Organo di controllo se obbligatorio;

ART. 7

(Assemblea)

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, affissa nella sede dell’Associazione e spedita via mail o analogo mezzo di trasmissione almeno 8 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

Gli associati minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere ed hanno diritto di voto solo attraverso la presenza di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

In sede ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

In sede straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;

In generale:

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
– deliberare l’esclusione degli associati;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 13 membri compreso il Presidente , nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

L’Organo di amministrazione può stabilire al suo interno funzioni specifiche e compiti ai consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12

(Comitato Scientifico)

Il Comitato Scientifico è composto da soci di riconosciuta competenza nelle materie oggetto dell’attività dell’associazione e presieduto dal Direttore del Comitato Scientifico. In caso di dimissioni o mancanza di candidati per questa carica, le mansioni del Direttore verranno svolte dal Presidente fino a nuova nomina. Le competenze organizzative e operative del Comitato Scientifico sono definite nel Regolamento di ALARO.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17

(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, ove previsto, tenuto a cura dello stesso organo;

  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove previsti, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

l’associato previa richiesta anche non scritta, con un preavviso di 10 giorni, può fare richiesta di prenderne visione presso la sede associativa dove sono regolarmente conservati, alla presenza di un consigliere.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

 

Il presente Statuto è stato approvato dall’assemblea straordinaria degli associati del giorno 11/03/2021

Il Segretario 

Lia Ottolina Ranieri

Il Presidente

Teresa BagnI

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